Motivazione apparente: la sentenza tributaria che aderisce apoditticamente al primo grado è nulla (Cass. civ. Sez. 5 n. 19735 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012 riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, rendendo denunciabile in cassazione la sola anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, con esclusione del mero difetto di sufficienza. È nulla, per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, la sentenza di appello che, a fronte di plurime riprese fiscali, si limiti ad una adesione apodittica alla pronuncia di primo grado senza esporre le ragioni del convincimento.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione contestava a una società l’indeducibilità di costi non documentati per oltre due milioni e mezzo di euro, anche correlati ad operazioni inesistenti, nonché l’omessa fatturazione di operazioni imponibili. Il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA veniva rigettato sia dalla Commissione tributaria provinciale sia, in appello, dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione apparente e l’omessa pronuncia su eccezioni e censure concernenti la legittimità dell’atto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza per apparenza della motivazione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, seguito da numerose pronunce conformi, i giudici di legittimità hanno rammentato che il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto al “minimo costituzionale”. Il vizio denunciabile non riguarda più l’insufficienza del ragionamento ma la sua stessa esistenza, sotto i profili della mancanza assoluta, dell’apparenza, del contrasto irriducibile o della perplessità.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, dinanzi a un compendio di rilievi complessi, si era limitata a esprimere una adesione apodittica alla decisione di primo grado, senza neppure dare conto dei suoi principali passaggi argomentativi. Le statuizioni sui motivi di appello erano state formulate attraverso locuzioni generiche, come il riferimento a un apodittico «collegamento fra il P.V.C. e l’avviso di accertamento» o l’affermazione secondo cui sarebbe «caduta» la contestazione sul difetto di motivazione. La Corte ha inoltre osservato che il passaggio relativo alle operazioni inesistenti era talmente secco da non consentire di comprenderne la natura, soggettiva o oggettiva, e quindi il canone di riparto dell’onere della prova applicato.
Tale motivazione, non rispettando il minimo costituzionale, determina la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992. La declaratoria di nullità ha comportato l’assorbimento delle ulteriori censure, concernenti l’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione, l’omesso esame di un punto decisivo relativo alla rilevanza dei contratti di consulenza e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame dei profili rimasti assorbiti e per il regolamento delle spese.
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Nota della Redazione
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