Prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi in caso di cartella non fondata su giudicato, distinta da quella decennale delle imposte (Cass. civ. Sez. 5 n. 13770 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica di una cartella di pagamento non fondata su sentenza passata in giudicato comporta l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni e per gli interessi, rispettivamente ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., mentre il credito relativo alle imposte resta soggetto al termine di prescrizione decennale. In caso di impugnazione di una cartella esattoriale, il giudice di merito deve distinguere tra le diverse componenti del credito tributario, verificando separatamente la maturazione della prescrizione. È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che contesti la regolarità della notifica di atti interruttivi della prescrizione senza trascrivere integralmente la relata di notifica o allegare i documenti contestati.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificata in data 16/05/2018, relativa a diverse cartelle esattoriali emesse per vari periodi d’imposta. L’appello, tuttavia, era stato proposto soltanto con riferimento a due cartelle, notificate rispettivamente nel 2009 e nel 2012. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, dando rilievo ai periodi di sospensione dei termini prescrizionali disposti dall’OPCM n. 3753 del 2009 e dall’art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013, nonché agli atti interruttivi costituiti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (04/07/2015) e dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria (28/10/2015), rigettava l’eccezione di prescrizione e condannava la società alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame della maturata prescrizione della pretesa fiscale relativa a sanzioni e interessi. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la notifica di una cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato fa decorrere il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi, mentre resta decennale il termine per il credito relativo alle imposte. La sentenza impugnata aveva invece omesso di distinguere tra le diverse componenti del credito erariale.

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che, pur considerando i periodi di sospensione dei termini prescrizionali (dal 6 aprile al 31 dicembre 2009, ai sensi dell’OPCM n. 3753 del 2009, e dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, ai sensi della legge n. 147/2013), la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 04/07/2015 era intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni e degli interessi era già irrimediabilmente decorso. Tale termine non era invece scaduto per le imposte, la cui prescrizione è decennale. La Corte ha quindi disposto la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto.

Il secondo motivo, concernente la violazione delle norme sulla prescrizione e sulla prova della notifica degli atti interruttivi, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente aveva contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti dalla controparte senza tuttavia trascrivere integralmente la relata di notifica né allegare i documenti contestati, né specificare la sede dove reperirli. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando sia contestata la regolarità della notifica di un atto, il requisito di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale della relata, strumentale alla comprensione del motivo.

Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese processuali in favore dell’Agenzia assistita da un proprio funzionario, è stato infine ritenuto infondato, sulla base dell’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992, che legittima la liquidazione delle spese a favore dell’agente della riscossione, ridotte del venti per cento rispetto al compenso spettante agli avvocati, anche quando la difesa sia svolta da propri dipendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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