Improcedibile il ricorso privo della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 21860 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Ne deriva l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che l’omissione sia recuperabile mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. La regola è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso e non subisce deroga quando risulti in modo certo che l’accertamento è superfluo, perché il ricorso è stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Comune ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado, favorevole alla società contribuente. Oggetto del contendere è un avviso di accertamento per la TARI relativa al periodo di imposta 2013. La società resiste con controricorso; entrambe le parti depositano memoria.

La questione centrale non attiene al merito della pretesa tributaria, ma a un profilo di rito rilevabile d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata. Richiamando le Sezioni Unite n. 21349/2022, la Corte ribadisce che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte, che deve depositare copia della sentenza con relata entro il termine dell’art. 369 cod. proc. civ.

Nel caso concreto, dall’esame dei fascicoli emerge che il ricorrente non ha ottemperato all’onere prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., né la copia notificata si rinviene nella produzione del controricorrente entro il termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. Il ricorrente si è limitato a depositare una copia della sentenza con attestazione di conformità all’originale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 9005/2009 e n. 10648/2017.

Il Collegio precisa che la regola non è una mera formalità, ma è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso. Il principio subisce una sola apparente eccezione quando risulti in modo certo che tale accertamento è superfluo, perché il ricorso è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. In tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. nn. 11386/2019 e 17066/2013), il ricorso è procedibile anche in difetto della relata, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione e quella di notifica del ricorso assicura lo scopo della norma.

Tale prova di resistenza, nel caso in esame, dà esito negativo: la sentenza è stata pubblicata il 6 aprile 2022 e il ricorso è stato notificato il 1° luglio 2022, oltre il termine breve. Il ricorso è dunque improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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