Accertamento induttivo fondato su mutuo e perizie bancarie (Cass. civ. Sez. V n. 21915 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario il maggior reddito derivante dalla cessione di immobili può essere fondato anche sullo scostamento tra il prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente. La valutazione prudenziale degli immobili in garanzia da parte degli istituti di credito costituisce elemento indiziario e non prova del prezzo effettivo. Gli indizi offerti dall’Amministrazione finanziaria vanno valutati congiuntamente e non in modo atomistico. Il contribuente che contesti il ragionamento presuntivo è onerato della prova contraria; la diversa lettura dei fatti non integra vizio di motivazione.
Il Fatto
Una società in liquidazione e due soci impugnavano tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007, uno per IRAP e IVA e due per IRPEF. L’Amministrazione contestava di avere dichiarato un prezzo di vendita di immobili inferiore a quello effettivamente corrisposto dagli acquirenti, con conseguenti maggiori ricavi.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento degli appelli principali, confermava la legittimità della verifica analitico-induttiva e il criterio di quantificazione dei ricavi. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — violazione dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. per avere il giudice di appello elevato a fatto notorio il criterio prudenziale delle banche, e violazione dell’art. 2729 cod. civ. per difetto dei requisiti delle presunzioni — sono esaminati congiuntamente e disattesi.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di accertamento sia ai fini dell’imposizione diretta sia ai fini IVA, l’inesistenza di passività o le false indicazioni possono desumersi da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe. Il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi e solo dopo, riconosciutane la consistenza, esaminare la prova contraria offerta dal contribuente (Cass. n. 14237 del 07.06.2017; Cass. n. 9784 del 23.04.2010).
Quanto al singolo indizio, la Corte ribadisce che l’accertamento di un maggior reddito da cessione immobiliare può fondarsi anche soltanto sulla differenza tra il minor prezzo indicato nell’atto e l’importo del mutuo erogato (Cass. n. 14388 del 09.06.2017). La motivazione impugnata si è adeguata a tali principi: ha indicato gli elementi presuntivi, li ha ritenuti gravi, precisi e concordanti, e ha rilevato l’assenza di prova contraria concreta.
Non sussiste violazione dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.: il notorio non fonda la decisione, ma legittima uno solo degli elementi del ragionamento presuntivo. È verosimile che le banche valutino la garanzia ipotecaria almeno pari all’importo erogato. Gli indizi non possono essere considerati atomisticamente, ma letti congiuntamente (Cass. n. 3703 del 09.03.2012; Cass. n. 9059 del 12.04.2018).
Il terzo motivo, relativo al criterio di calcolo del valore reale degli immobili, è inammissibile: la censura attiene alla legittimità della motivazione dell’avviso e andava proposta come violazione di legge, non come vizio di motivazione. Manca inoltre l’interesse, avendo la Commissione regionale adottato un criterio che esula dai valori OMI. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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