Attività stagionali e contrattazione collettiva non superano i 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3289 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, l’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 attribuisce agli avvisi comuni e ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative la facoltà di individuare attività stagionali ulteriori, ma sempre di natura stagionale, rispetto a quelle definite dal d.P.R. n. 1525/1963. La deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti a termine presuppone che la contrattazione collettiva elenchi specificamente le predette attività, preordinate a un espletamento temporaneo limitato a una stagione. Resta escluso che la medesima fonte collettiva possa individuare attività non stagionali per sottrarre i relativi rapporti al limite dei trentasei mesi.
Il Fatto
Il lavoratore era stato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale dal 1997, con assunzioni a tempo determinato rinnovate ogni anno per periodi variabili compresi tra aprile e dicembre, in qualità di addetto all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di irrigazione. Il lavoratore ha chiesto la declaratoria di nullità del termine apposto ai vari contratti, per assenza di ragioni giustificatrici, per la successione dei contratti e per il superamento del limite di trentasei mesi, con conversione del rapporto a tempo indeterminato e risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 63/2021, ha riformato la pronuncia e respinto la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Consorzio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’interpretazione dell’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la contrattazione collettiva potesse individuare attività diverse da quelle stagionali, e non ulteriori attività stagionali. La Corte ha giudicato il motivo infondato, ricostruendo la norma come deroga esplicita alle disposizioni del precedente comma 4-bis.
Il Collegio ha osservato che il comma 4-bis consentiva già ai contratti collettivi di qualsiasi livello il superamento del limite complessivo dei trentasei mesi, indipendentemente dalle attività considerate. Attribuire agli avvisi comuni e ai contratti collettivi nazionali il potere di individuare liberamente attività non stagionali in grado di sottrarre i contratti a termine al limite dei trentasei mesi significherebbe conferire alla norma una portata praticamente antinomica rispetto al comma precedente.
La Corte ha quindi confermato che il comma 4-ter attribuisce alle fonti collettive ivi indicate la sola facoltà di individuare attività sempre stagionali, ma ulteriori rispetto a quelle definite dal d.P.R. n. 1525/1963. Ha richiamato sul punto Cass. sez. lav. n. 31755 del 2023, n. 9243 del 2023, n. 9212 del 2023, n. 5065 del 2023 e n. 5064 del 2023.
Il secondo motivo, in via subordinata, censurava l’interpretazione dell’art. 128 del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica del 25 marzo 2010. La Corte ha giudicato condivisibile la lettura dei giudici di merito: la previsione collettiva amplia il novero dei lavori stagionali della voce n. 13 dell’elenco ministeriale, aggiungendovi la manutenzione e l’esercizio delle opere e degli impianti e l’irrigazione, attività che non possono reputarsi per loro natura continuative.
Il Collegio ha però precisato che la deroga al limite dei trentasei mesi, riguardante attività stagionali, presuppone che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega, elenchi specificamente le predette attività, come affermato dai richiamati precedenti. Nel caso concreto l’art. 128 del CCNL di settore è stato reputato idoneo a dar corpo alla delega, perché riconduce a lavori stagionali attività consimili a quelle già previste dal d.P.R. n. 1525/1963. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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