Liberalità indirette emerse in voluntary disclosure e decorrenza della decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 18724 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’accertamento delle liberalità indirette può fondarsi, ai sensi dell’art. 56-bis, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sulla dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di tributi, e dunque anche sull’istanza di collaborazione volontaria di cui alla l. 15 dicembre 2014, n. 186. Il termine di decadenza quinquennale, richiamato dall’art. 60, d.lgs. n. 346 del 1990 e disciplinato dall’art. 76, d.P.R. n. 131 del 1986, decorre non dal momento in cui la liberalità si è verificata, ma dalla data della dichiarazione resa in sede di voluntary disclosure, poiché è da tale autodichiarazione che scaturisce il presupposto impositivo. Il regime di tassazione delle liberalità indirette segue un rinvio dinamico alla legislazione vigente in materia successoria, con applicazione delle aliquote e franchigie come modificate nel tempo.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava quello incidentale del contribuente, confermando un avviso di accertamento di oltre undici milioni di euro per imposta sulle successioni e donazioni su liberalità indirette emerse da una procedura di collaborazione volontaria. In primo grado l’avviso era stato annullato.

Il contribuente ricorreva in Cassazione con sei motivi, tutti incentrati sulla sussistenza della liberalità indiretta, sulla decadenza dell’Amministrazione e sul regime di tassazione applicabile. L’Agenzia resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

I motivi sono trattati congiuntamente perché ruotano attorno alla stessa questione giuridica: la configurabilità di una liberalità indiretta e la sua disciplina fiscale. La Corte muove dalla natura della voluntary disclosure, qualificandola come procedimento diretto all’accertamento dei tributi, pur se con caratteri propri, come già affermato da Sez. V n. 2964 del 2023 e dalle coeve Sez. V n. 5174 del 2023 e Sez. V n. 1002 del 2023.

Su questa premessa si innesta l’art. 56-bis, d.lgs. n. 346 del 1990, che consente l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni quando la loro esistenza risulti da dichiarazioni rese dall’interessato in procedimenti diretti all’accertamento di tributi, ovvero quando abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore alla soglia di legge. Entrambi i presupposti sono ritenuti sussistenti.

La Corte richiama la Sez. V n. 9780 del 2023, secondo cui la dichiarazione prevista dall’art. 56-bis, comma 1, lett. a), può provenire anche dal donante e può essere rappresentata dall’istanza di collaborazione volontaria, quando la donazione abbia avuto ad oggetto attività finanziarie detenute all’estero e spontaneamente emerse. Il collegio richiama anche Sez. V n. 5802 del 2023 e Sez. V ord. n. 27665 del 2020.

Quanto al profilo della decadenza, la Corte applica l’art. 76, quinto comma, d.P.R. n. 131 del 1986, che impone l’imposta quando si faccia uso dell’atto nonostante la decadenza, ipotesi rinvenuta anche nell’enunciazione di un atto non registrato. Poiché il presupposto impositivo scaturisce dall’autodichiarazione della liberalità indiretta, il dies a quo coincide con la dichiarazione resa in sede di voluntary disclosure, come affermato da Sez. V n. 13133 del 2016. Nel caso concreto l’avviso risulta tempestivo.

Infine il quarto motivo è respinto: la disciplina dell’art. 56-bis opera un rinvio dinamico alla normativa sulle successioni, con applicazione delle aliquote e franchigie vigenti come modificate. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *