Trasformazione part-time in full-time per fatti concludenti esclude risarcimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3293 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non è assoggettata ad alcun vincolo formale o procedimentale e può avvenire per fatti concludenti, quando le modalità concrete di svolgimento del rapporto corrispondano stabilmente a quelle del tempo pieno. Una volta accertata tale trasformazione, che opera per volontà consensuale delle parti e non per fonte legale, non trova applicazione l’apparato sanzionatorio dell’art. 8 d.lgs. n. 61/2000, che presuppone vizi formali genetici del contratto a tempo parziale. Ne consegue che il lavoratore ha diritto alle differenze retributive parametrate al tempo pieno, ma non all’ulteriore risarcimento del danno previsto per il periodo antecedente la sentenza.
Il Fatto
Il Tribunale aveva parzialmente accolto il ricorso di una lavoratrice, dichiarando che la prestazione si era svolta in regime di tempo pieno e condannando la società al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva. Proposto gravame da entrambe le parti, la Corte d’Appello respinse il motivo della società sulla conversione del rapporto e, accogliendo quello della lavoratrice, dichiarò la sussistenza di un rapporto a tempo pieno dal 24.02.2017, liquidando equitativamente il risarcimento del danno nella misura del 10% della differenza retributiva dal 13.06.2009.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla lavoratrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la sentenza per avere accertato la sussistenza di un rapporto a tempo pieno pur in presenza di un numero di ore inferiore a quello previsto per il contratto full-time, per avere erroneamente applicato l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 e per avere dichiarato la conversione sul superamento del limite di ore di lavoro supplementare previsto dal CCNL.
La Corte ha respinto la censura richiamando un orientamento consolidato, avviato da Cass. n. 8904 del 1996 e proseguito da Cass. n. 5520 del 2004, Cass. n. 3228 del 2008 e Cass. n. 6226 del 2009. Secondo tale indirizzo, la trasformazione da part-time a full-time non richiede requisiti formali e risponde al principio di effettività, poiché decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto ma il rapporto nella sua concreta attuazione.
Il Collegio ha confermato che il mero superamento del tetto delle ore previste per il tempo parziale non determina automaticamente la trasformazione, la quale è rimessa all’accertamento del giudice del fatto, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti propri di ogni accertamento di merito. Nella specie la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento su un insieme di circostanze, tra cui la prestazione di un numero di ore superiore a quello contrattuale, l’assenza di specificazione della collocazione oraria e la prova testimoniale di orari coincidenti con quelli del full-time.
Il secondo motivo, condizionato, è stato respinto perché la statuizione di condanna alle differenze retributive dal 13.06.2009 è conforme al diritto, essendo dovute le differenze parametrate al tempo pieno a prescindere da qualsiasi messa in mora, richiesta solo nel diverso caso di nullità del contratto per difetto dei requisiti di contenuto o forma.
È stato invece accolto il terzo motivo. La Corte ha chiarito che l’art. 8 d.lgs. n. 61/2000 disciplina le diverse ipotesi di vizi formali genetici del contratto a tempo parziale e che il risarcimento del danno è dovuto solo in tali casi, non quando il lavoratore abbia prestato adesione, tramite comportamento concludente, alla trasformazione in un rapporto a tempo pieno. La causa è stata decisa nel merito, dichiarando non dovute le somme riconosciute a titolo risarcitorio.
Nota della Redazione
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