Nessuna translatio tra giudizio ordinario e azione erariale della Procura contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 8818 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il processo contabile avviato dal Procuratore regionale non costituisce translatio iudicii del giudizio civile declinato dal giudice ordinario. Ne consegue che all’azione di responsabilità erariale non si applicano i termini di riassunzione previsti dall’art. 17 del d.lgs. n. 174 del 2016, trattandosi di giudizio autonomo, promosso da soggetto distinto dal Comune attore in riconvenzionale. Rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile l’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 per il mancato riversamento dei compensi percepiti in incarichi non autorizzati, non rivestendo carattere innovativo il comma 7 bis. È inammissibile il motivo che denunci l’eccesso di potere giurisdizionale per contrasto della decisione contabile con il diritto dell’Unione europea, giacché la violazione delle norme unionali configura error in iudicando e non violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
Il Fatto
Una dipendente di un Comune è stata sottoposta ad accertamenti della Guardia di Finanza per attività extraistituzionali svolte tra il 2008 e il 2016, in parte non autorizzate, in parte incompatibili con il rapporto pubblico. Il Comune, dopo il licenziamento della dipendente, aveva spiegato domanda riconvenzionale di riversamento dei compensi davanti al giudice del lavoro, che con sentenza n. 1646/2017 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione indicando la Corte dei conti.
Nel 2019 la Procura regionale contabile ha notificato l’invito a dedurre e poi l’atto di citazione per danno erariale, con condanna in primo grado al versamento di quanto preteso. La Sezione giurisdizionale centrale d’Appello ha rigettato l’impugnazione con sentenza n. 344 del 2023. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite escludono anzitutto il rapporto di translatio tra il giudizio civile iniziato dal Comune e quello contabile avviato dalla Procura. L’inutile decorso del termine di riassunzione comporta semmai l’estinzione del processo, ma non l’inammissibilità di una nuova domanda: si impedisce al più la conservazione degli effetti della prima, ex art. 59, commi 2 e 4, legge n. 69 del 2009, secondo Sez. U n. 26155 del 2017.
Decisiva è la diversità soggettiva e funzionale. Il giudizio contabile è stato avviato in via autonoma dal Procuratore regionale, soggetto distinto dal Comune attore in riconvenzionale, con specifico iter procedimentale scandito dagli artt. 54 e segg. del d.lgs. n. 174 del 2016. Gli interessi tutelati sono differenti: l’azione risarcitoria dell’ente mira al ristoro della singola amministrazione, quella contabile all’interesse generale al buon andamento e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, come affermato da Sez. U n. 26659 del 2014 e Sez. U n. 20687 del 2018.
Quanto alla giurisdizione, la Corte richiama l’orientamento consolidato: l’azione per compensi non autorizzati rimane attratta al giudice contabile anche per fatti anteriori all’introduzione del comma 7 bis, che non ha portata innovativa ma esplicita un indirizzo già delineato (Sez. U n. 25769 del 2015; Sez. U n. 17124 del 2019). Il diverso orientamento avviato con Sez. U n. 19072 del 2016 riguardava fattispecie in cui era la P.A. ad agire. Il divieto di bis in idem impedisce la duplicazione dei titoli di recupero.
Infine, il terzo motivo è inammissibile. La dedotta sproporzione della sanzione, in violazione del diritto unionale e dell’art. 1, protocollo 1, CEDU, attiene al merito e non ai limiti esterni della giurisdizione. Il contrasto con il diritto europeo dà luogo a un motivo di illegittimità che sfugge al controllo di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost., secondo la sentenza Randstad Italia e la giurisprudenza costituzionale richiamata. Il ricorso è quindi rigettato, con sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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