Specializzandi medici, equipollenza del corso e onere allegatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3294 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritto all’adeguata remunerazione dei medici per la frequenza delle scuole di specializzazione, la mancata inclusione del corso tra quelli espressamente elencati nelle direttive comunitarie costituisce una questione di puro diritto, sempre rilevabile dal giudice anche d’ufficio, indipendentemente dalle allegazioni delle parti. L’eventuale equipollenza del corso conseguito ad altro riconosciuto in almeno due Stati membri è invece questione mista, di fatto e di diritto: essa integra un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è un’eccezione, ma una mera difesa, non preclusa in appello. Ne segue che la doglianza sull’equipollenza è inammissibile in cassazione se il ricorso non indica la sede dei gradi di merito e il tenore delle allegazioni con cui l’accertamento è stato sollecitato.

Il Fatto

Con citazione notificata il 31 marzo 2013, un gruppo di medici specializzati in varie discipline ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive CEE n. 362/75, n. 363/75 e 82/76, che imponevano la remunerazione adeguata dei medici specializzandi.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3316/2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti e ha condannato l’amministrazione a risarcire alcuni ricorrenti, rigettando le domande degli altri. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2857/2020, ha accolto l’appello principale dell’amministrazione quanto a taluni medici, respinto l’appello incidentale di altri e dichiarato inammissibile la domanda di un ulteriore ricorrente. Sono così giunti in cassazione il ricorso principale di undici medici, il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il ricorso incidentale di ulteriori litisconsorti.

La Motivazione della Corte

Investita del primo motivo, la Corte ha affrontato il rilevamento d’ufficio della questione relativa al riconoscimento comunitario delle specializzazioni. La corte territoriale aveva esaminato per la prima volta in appello se i diplomi conseguiti rientrassero tra le specializzazioni previste dalle direttive. Secondo la Suprema Corte, in presenza di giurisprudenza consolidata, l’inclusione del corso negli elenchi contenuti nelle direttive è questione di puro diritto, sempre rilevabile dal giudice anche di ufficio, mentre l’equipollenza ad altri corsi riconosciuti in almeno due Stati membri è questione mista, da valutare sulle allegazioni della parte attrice. Il precedente difforme richiamato dai ricorrenti è stato dichiarato superato.

Il secondo motivo ha avuto parziale accoglimento. La Corte ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio ai medici specializzati in Igiene e Medicina Preventiva, specializzazione corrispondente — e non meramente equipollente — alla categoria Community Medicine, nonché a chi ha conseguito la specializzazione in Oftalmologia, compresa nell’elenco della direttiva n. 75/362/CEE, e in Nefrologia. Ha invece rigettato le censure relative alle specializzazioni in Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso, Clinica Pediatrica, Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria, non formalmente incluse negli elenchi.

Per queste ultime, l’equipollenza deve essere accertata in concreto, con riscontri fattuali riservati al giudice di merito. In mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso circa la sede dei gradi di merito e il tenore delle allegazioni, la relativa questione è inammissibile in cassazione. La Corte ha inoltre escluso che i decreti ministeriali invocati dai ricorrenti possano fondare il diritto: si tratta di atti estranei alla materia o, comunque, inapplicabili a corsi iniziati e conclusi prima della loro entrata in vigore, poiché l’ampliamento delle specializzazioni equipollenti costituiva una facoltà e non un obbligo imposto allo Stato.

Il ricorso incidentale dell’amministrazione, fondato sull’asserito diritto al risarcimento dei medici che avevano iniziato il corso prima del 1983, è stato rigettato, richiamandosi il principio delle Sezioni Unite sulla spettanza del danno anche per i corsi iniziati anteriormente al 1982-1983, ma solo dal 10 gennaio 1983. Quanto al ricorso incidentale dei litisconsorti, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, confermando la natura di debito di valuta dell’obbligazione risarcitoria ex art. 11 della legge n. 370 del 1999 e l’esclusione di rivalutazione e interessi compensativi. È stata altresì respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, limitatamente alle posizioni dei medici per i quali il ricorso è stato accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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