Errore Inps e compensatio lucri cum damno sull’incentivo all’esodo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12745 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per erronea certificazione della posizione assicurativa, la somma percepita a titolo di incentivo all’esodo costituisce conseguenza diretta dell’errore dell’Inps, poiché senza di esso non vi sarebbero state le dimissioni e nemmeno l’incentivo. La regola di causalità giuridica dell’art. 1223 cod. civ. impone di risarcire anche le conseguenze indirette che, secondo l’id quod plerumque accidit, si pongano in correlazione probabilistica ordinaria con l’evento dannoso, con esclusione delle sole conseguenze atipiche. Ne deriva la legittima detrazione di quanto percepito in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Il danno da retribuzioni perse va parametrato al giorno in cui, in assenza dell’errore, il lavoratore sarebbe potuto andare in pensione secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche, e non alla data delle dimissioni anticipate: le retribuzioni perse nel periodo anteriore alla prima finestra utile derivano da una libera scelta del lavoratore e difettano di nesso causale. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che deduca l’error in procedendo per mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., senza trascrivere in modo specifico la parte dell’atto di gravame su cui si fonda.
Il Fatto
Il lavoratore aveva agito in giudizio nei confronti dell’Inps per ottenere il risarcimento del danno conseguente alle erronee informazioni contenute nell’estratto certificativo della propria posizione assicurativa. Su quella certificazione egli aveva fatto affidamento, rassegnando le dimissioni e accedendo al pensionamento pur senza aver maturato la contribuzione necessaria.
Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Firenze, riformando in parte la pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda di manleva dell’Inps verso il patronato che aveva assistito il lavoratore e aveva detratto dal risarcimento quanto percepito a titolo di incentivo all’esodo, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno. Aveva inoltre escluso che le retribuzioni perse andassero conteggiate dal giorno delle dimissioni, individuando il riferimento nella decorrenza del pensionamento secondo il meccanismo delle finestre. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Inps ha resistito con controricorso, mentre il patronato è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si negava che l’incentivo all’esodo fosse conseguenza immediata dell’inadempimento dell’Inps e potesse essere oggetto di compensazione, è stato giudicato infondato. La Corte ha ricostruito il nesso causale in termini di concatenazione necessaria: l’errore nella certificazione aveva indotto le dimissioni e queste avevano reso possibile l’ottenimento dell’incentivo dal datore di lavoro. Senza l’errore iniziale, non vi sarebbero state né le dimissioni né la somma percepita.
Il Collegio ha richiamato la regola di causalità giuridica dell’art. 1223 cod. civ., improntata a un giudizio di regolarità causale. Sono risarcibili, in questa prospettiva, anche le conseguenze indirette e mediate che, secondo l’id quod plerumque accidit, si pongano in correlazione probabilistica ordinaria rispetto all’evento dannoso, restando escluse soltanto quelle del tutto atipiche. La corresponsione dell’incentivo all’esodo rientra appieno in tale regolarità causale e non costituisce evento eccezionale o straordinario; è stato richiamato, sul punto, il precedente Cass. 31546/18.
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte d’appello aveva correttamente escluso che le retribuzioni perse dalla data delle dimissioni fino al successivo pensionamento fossero in relazione causale con l’errore dell’Inps. Anche confidando in una certificazione corretta, il lavoratore non sarebbe potuto andare in pensione prima della prima finestra pensionistica utile; avendo anticipato le dimissioni, le retribuzioni perse in quel periodo intermedio sono frutto di una sua libera scelta. Il danno resta così parametrato alle retribuzioni che si sarebbero perse accedendo al pensionamento nella finestra utile, non a quelle conseguenti alla diversa scelta di anticipare l’uscita.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Quando si deduce l’error in procedendo per non avere la sentenza rilevato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., occorre riportare in modo specifico la parte dell’atto su cui il motivo si fonda. Il ricorrente si era limitato a riferire il contenuto dell’atto di gravame senza trascriverlo, così impedendo di apprezzare se l’Inps avesse davvero omesso di censurare entrambe le ragioni decisorie di primo grado. Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con condanna alle spese verso l’Inps e nessuna statuizione sulle spese nel rapporto con il patronato rimasto intimato.
Nota della Redazione
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