Scorrimento graduatoria interna e motivazione apparente: legittimo il rigetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12006 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., quando sia del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero quando la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni obiettivamente inidonee a rivelare la ratio decidendi. Il vizio non sussiste allorché il giudice di merito, respingendo motivatamente la censura principale, dichiari assorbito il motivo consequenziale, sempre che dal testo della pronuncia emerga con sufficiente chiarezza il percorso logico-giuridico seguito. Nelle procedure di progressione interna della pubblica amministrazione, la scelta di indire una nuova selezione in luogo dello scorrimento della graduatoria vigente costituisce esercizio di discrezionalità e non integra condotta illegittima o discriminatoria.

Il Fatto

Alcuni dipendenti a tempo indeterminato di un ente previdenziale, inquadrati nell’Area C, profilo C3, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel profilo C4 mediante lo scorrimento della graduatoria della selezione del 2008, nella quale erano risultati idonei non vincitori, senza partecipare a una nuova procedura selettiva.

Deducevano inoltre l’illegittimità della successiva selezione indetta nel 2016, che non aveva consentito loro di concorrere per il profilo C5. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d’appello respingeva il gravame, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui le proroghe delle graduatorie e la preferenza per lo scorrimento non si applicano automaticamente alle progressioni di carriera interne. Proponevano quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo relativo alla ritenuta equivalenza delle mansioni dell’Area C, e la nullità della sentenza per carenza motivazionale, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. I due motivi, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati.

La Corte ha preliminarmente richiamato i consolidati indirizzi in materia di motivazione apparente. La sentenza è nulla solo se la motivazione è del tutto assente o si esaurisce in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, non essendo sufficiente una valutazione delle prove difforme da quella pretesa dalla parte.

Ha inoltre ribadito che la motivazione per relationem è ammissibile, purché dalla giustapposizione del testo e degli atti richiamati risulti con chiarezza il ragionamento del giudice; e che, per infirmare tale motivazione, la parte deve allegare le critiche già svolte dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza e l’omesso esame.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, avendo respinto la censura principale sulla non utilizzabilità delle graduatorie del 2008. Escludendo il diritto alla posizione C4, restava escluso anche il diritto a partecipare alla selezione per il profilo C5. La motivazione, secondo la Corte, ha così dato conto dell’insussistenza della dedotta equivalenza tra le posizioni economiche dell’Area C.

Ne consegue l’infondatezza sia della censura di omessa pronuncia, sia di quella sulla carenza di motivazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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