Inammissibile il ricorso se manca l’avviso di ricevimento della notifica postale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3548 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento, che va allegato all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. Se l’intimato non ha svolto attività difensiva e il ricorrente ha omesso di depositare l’avviso di ricevimento, il ricorso è inammissibile per mancata prova dell’instaurazione del contraddittorio, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il perfezionamento della notificazione deve essere dimostrato con la produzione dell’avviso entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire il deposito, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost. Resta ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso.
Il Fatto
Alcuni dirigenti medici in servizio presso un’azienda sanitaria provinciale hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l’inadempimento della struttura al proprio obbligo di attivare il fondo di risultato previsto dall’art. 52 del CCNL dell’8 giugno 2000, sia quanto alla determinazione dell’ammontare del fondo sia quanto alla predeterminazione dei progetti, all’assegnazione della spesa e alla metodologia di negoziazione del budget. Hanno domandato la condanna all’adempimento dal 1998, o dalla data di conferimento degli incarichi dirigenziali, oltre al risarcimento del danno da quantificare in separata sede.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria. La struttura sanitaria ha proposto appello e la Corte d’appello lo ha accolto con sentenza del 2017. I dirigenti hanno allora proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la struttura è rimasta intimata e i ricorrenti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di rito, che assorbe ogni altro profilo. Dall’esame degli atti emerge che l’atto di impugnazione è stato notificato a mezzo del servizio postale alla struttura sanitaria, rimasta intimata, e che i ricorrenti hanno omesso di depositare l’avviso di ricevimento.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegare all’originale. La mancanza di tale documento impone, quando l’intimato non abbia svolto attività difensiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata prova dell’instaurazione del contraddittorio.
La Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il perfezionamento della notificazione deve essere dimostrato con la produzione dell’avviso entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante il deposito, soluzione in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo.
Resta ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, dando la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere il duplicato dell’avviso ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982. Nel caso concreto tale evenienza non ricorre, e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione è assunta sulle spese di lite, in assenza di attività difensiva della parte intimata. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per porre il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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