Annullamento dell’esclusione dal concorso e retribuzioni: no alla retrodatazione automatica della carriera (TAR Lazio n. 12930 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto conformativo e ripristinatorio della sentenza di annullamento si estende esclusivamente a quanto forma oggetto del giudicato, senza poter ricomprendere pretese ulteriori come la retrodatazione della decorrenza giuridica di un rapporto di impiego non ancora consolidato al momento dell’adozione dell’atto annullato. Il diritto alla retribuzione nel pubblico impiego presuppone l’effettiva prestazione lavorativa, salve le ipotesi di stretta interpretazione in cui la legge ricolleghi il trattamento economico a situazioni di impossibilità non imputabili al lavoratore. Il mero annullamento giurisdizionale di un atto di esclusione non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, occorrendo la prova della colpa dell’Amministrazione, del danno concretamente subito e del nesso causale; il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa.
Il Fatto
Un candidato, risultato vincitore di un concorso per Allievo Agente di Polizia Penitenziaria, veniva escluso nel settembre 2017 a causa di una sentenza di condanna. A seguito dell’assoluzione in sede di rinvio, il TAR annullava l’esclusione e l’Amministrazione lo convocava per il corso di formazione. Il ricorrente chiedeva quindi la ricostruzione della carriera dal 2017, le retribuzioni non percepite e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, chiarendo che la sentenza di annullamento dell’esclusione aveva ad oggetto solo il ripristino della posizione procedimentale del ricorrente quale vincitore ammesso con riserva al corso, senza statuire sulla decorrenza giuridica dell’assunzione. L’effetto conformativo del giudicato, infatti, non può essere dilatato fino a comprendere la retrodatazione di un rapporto che non si era ancora consolidato, essendo assistito da una clausola di riserva relativa all’accertamento dei requisiti soggettivi. L’esclusione, illegittima solo per il factum superveniens dell’assoluzione, non è equiparabile a un atto viziato da errore imputabile all’Amministrazione.
Quanto alla domanda retributiva, il Tribunale ha richiamato il principio sinallagmatico del rapporto di lavoro, per cui il diritto alla retribuzione presuppone la prestazione effettiva. Nessuna norma ricollega al solo annullamento giurisdizionale il diritto alle retribuzioni per il periodo di mancato servizio, come confermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. II, n. 5128/2022; Ad. plen. n. 10/1991), secondo cui la fictio juris della retrodatazione non può far considerare come avvenuta la prestazione.
Infine, la domanda risarcitoria è stata rigettata per l’assenza di colpa dell’Amministrazione, che aveva agito sulla base di un presupposto allora sussistente e successivamente travolto da un evento imprevedibile. La domanda di danno morale è stata considerata priva di allegazioni specifiche sulla natura e l’entità del pregiudizio. Con la compensazione delle spese, il ricorso è stato integralmente respinto.
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Nota della Redazione
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