Ripetizione indebito verso effettivo accipiens e non promittente venditore (Cass. civ. Sez. II n. 3596 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell’agenzia di mediazione senza che possa desumersi che questa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo in ordine alla somma versata di cui si rivendichi la restituzione deve essere proposta verso l’agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva. Rispetto all’azione ex art. 2033 c.c. è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma asseritamente non dovuta. Solo in presenza di uno specifico mandato all’incasso o del conferimento di un espresso potere rappresentativo dell’azione di ripetizione risponde il mandante o il rappresentato, restando irrilevante la prova del materiale trasferimento delle somme dal mandatario all’incasso al creditore mandante.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un preliminare di vendita immobiliare nel quale il promissario acquirente versa una somma di denaro a mezzo di assegno bancario intestato all’agenzia di mediazione, con clausola manoscritta che qualifica il versamento come deposito cauzionale da computare nel prezzo del rogito definitivo.

Esercitato il recesso, la promissaria acquirente agisce per l’accertamento della legittimità del recesso e per la condanna del promittente alienante al pagamento del doppio della caparra. Il Tribunale accoglie. La Corte d’appello riforma parzialmente: esclude la qualificazione come caparra confirmatoria per difetto di contestualità fra stipula e dazione, ma condanna il promittente alienante alla restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, in ragione della risoluzione a lui imputabile. Il ricorrente censura davanti alla Cassazione la ritenuta propria legittimazione passiva, non avendo egli ricevuto alcuna somma, incassata invece dalla mediatrice.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio, muovendo dal dato pacifico del versamento mediante assegno bancario intestato all’agenzia di mediazione, a titolo di deposito cauzionale da computare nel prezzo del definitivo. Il giudice di merito non dà contezza di alcun potere rappresentativo della mediatrice ad incassare in nome e per conto del promittente venditore.

Difetta, dunque, ogni elemento di collegamento che consenta di ritenere la pretesa di ripetizione esercitabile verso il promittente alienante. La Corte enuncia la regola: rispetto all’azione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma asseritamente non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 2033 c.c., richiamando Cass. Sez. 3 n. 27421 del 26.09.2023 e Cass. Sez. 1 n. 25170 del 07.12.2016.

Solo ove fosse ravvisabile uno specifico mandato all’incasso o un espresso potere rappresentativo dell’azione avrebbe dovuto rispondere il mandante o il rappresentato. La Corte ribadisce che, ex latere accipientis, l’azione va rivolta all’effettivo accipiens, essendo inconferente la prova del materiale trasferimento delle somme dal mandatario all’incasso al creditore mandante (Cass. Sez. 3 n. 7871 del 06.04.2011).

Richiamando il principio generale in tema di rappresentanza volontaria, la Corte sottolinea che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome si producono direttamente nel patrimonio del rappresentato. Ne consegue l’esclusione della legittimazione passiva in proprio del rappresentante nell’azione ex art. 2033 c.c., spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass. Sez. 3 n. 4862 del 23.02.2021).

Infine, in mancanza di alcun riferimento, neppure implicito, alla spendita del nome del promittente alienante, il depositario va identificato direttamente nell’agenzia di mediazione, che avrebbe corrisposto la somma all’alienante al momento del definitivo. La Corte richiama il regime del deposito irregolare di beni fungibili come il denaro, che entrano nella disponibilità del depositario divenendone proprietario, salvo clausola derogatoria (Cass. Sez. 3 n. 17512 del 23.08.2011). Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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