IRAP, professionista inserito in società di revisione senza autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 3624 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio, o dipendente, non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP. Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, non è sufficiente che il lavoratore autonomo si avvalga di una struttura organizzata: occorre che tale struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo sotto il profilo operativo ma anche organizzativo. Conseguentemente, non sono soggetti ad IRAP i proventi che il lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri.
Il Fatto
Il contribuente, professionista, presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, sostenendo di avere svolto la propria attività di consulenza nell’ambito della struttura organizzativa di una società di revisione, di cui era socio, senza disporre di una propria organizzazione autonoma.
Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente adiva la giustizia tributaria. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale rigettavano le sue domande. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il profilo decisivo del requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP individuato dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Richiamando le Sezioni Unite civili n. 9451 del 2016, il Collegio ribadisce che tale requisito ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità, oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia dell’unico collaboratore addetto ad attività di segreteria od esecutive.
Il passaggio centrale è la distinzione tra l’utilizzo di una struttura organizzata e la sua titolarità. Affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP, non basta il suo inserimento in un’organizzazione autonoma: è necessario che egli ne sia il titolare e il responsabile, come affermato da Cass. n. 19397 del 2022. La Corte precisa che non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma occorre che questa faccia capo al lavoratore stesso anche sotto i profili organizzativi.
Nel caso concreto è incontroverso che il contribuente non occupasse collaboratori alle proprie dipendenze e non disponesse di beni strumentali propri, essendo inserito stabilmente in un’organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico, unica responsabile organizzativa. Irrilevante, poi, la circostanza che il professionista detenesse una quota di partecipazione al capitale della società di revisione, poiché la titolarità e la responsabilità dell’organizzazione facevano comunque capo a un soggetto diverso (nello stesso senso Cass. n. 6439 del 2018 e Cass. n. 17566 del 2016).
La Corte richiama il principio già espresso con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri (Cass. n. 9692 del 2012), nonché le plurime applicazioni in tema di professionisti che svolgano attività per società di revisione e consulenza, di cui siano soci (Cass. n. 11238 del 2023; Cass. n. 19397 del 2022; Cass. n. 11140 del 2021; Cass. n. 22266 del 2023; Cass. n. 11924 del 2023).
Accolto il primo motivo, il secondo e il terzo restano assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate; compensate quelle delle fasi di merito.
Nota della Redazione
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