Nullità della sentenza tributaria che non identifica l’oggetto del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 3628 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto dall’art. 112 cod. proc. civ., vieta al giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o di emettere una statuizione priva di riscontro nella domanda di merito. È pertanto nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale che non identifichi l’oggetto del contendere, omettendo di precisare quale sia il titolo del rimborso IVA oggetto di controversia e senza citare alcuna previsione normativa o pronuncia utile alla sussunzione della fattispecie. L’accoglimento del motivo che denuncia la violazione del suddetto principio determina l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione con rinvio.

Il Fatto

La società contribuente presentava al Centro Operativo di Pescara, ai sensi dell’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633/1972, istanza per il rimborso dell’IVA assolta in Italia. L’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego, sul rilievo che l’imposta assolta in dogana, in seguito a importazione definitiva di merce proveniente da paese extracomunitario, non potesse essere rimborsata secondo le modalità di quella procedura.

Il ricorso della contribuente era respinto in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello in applicazione del principio di neutralità dell’imposta armonizzata. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione per sei motivi, mentre la società non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il terzo motivo, perché, se accolto, è idoneo a determinare di per sé la nullità della sentenza impugnata. Con esso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso sull’appello in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è fondato. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. La sentenza impugnata, invece, non identifica l’oggetto del contendere, omettendo di precisare quale sia il titolo del rimborso IVA oggetto di controversia.

Il provvedimento non cita alcuna previsione normativa o pronuncia giurisprudenziale di autorità giudiziaria italiana o della Corte di Giustizia utile a identificare la corretta sussunzione della fattispecie concreta nel pertinente quadro normativo, né riporta gli stessi motivi di appello. Solo il ricorso dell’Agenzia individua il fondamento della procedura azionata nell’art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione a merce importata in Italia e successivamente introdotta in Germania.

Dalla lettura della succinta sentenza non si evince che la CTR si sia pronunciata sull’esistenza o meno dei presupposti per l’attivazione della procedura di rimborso da parte della contribuente, e dunque sul merito della lite. Il disposto oggetto della censura risulta pertanto violato.

L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento dei restanti, con i quali si prospettano, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione del Regolamento n. 2913/92 e di plurime disposizioni del d.P.R. n. 633/1972, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. La Corte dispone quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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