Contraddittorio preventivo e redditometro: obbligo non generalizzato (Cass. civ. Sez. V n. 9819 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, non sussiste nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale. Per i tributi non armonizzati l’obbligo di contraddittorio preventivo opera soltanto ove specificamente sancito dalla legge, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, applicabile però solo dal periodo d’imposta 2009. Gli accertamenti relativi alle annualità precedenti sono pertanto legittimi anche senza instaurazione del contraddittorio. Il difetto di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell’avviso non incide sulla validità dell’atto, trattandosi di delega di firma e non di funzioni.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Amministrazione finanziaria rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: automezzi, spese telefoniche, rate di mutuo fondiario e di leasing. Esperito infruttuosamente il tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva distinti ricorsi, riuniti e accolti in primo grado con annullamento degli atti. La C.t.r. della Calabria accoglieva l’appello dell’Ufficio e compensava le spese. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, relativo all’asserita inammissibilità dell’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione entro trenta giorni. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 13453 del 2017 hanno affermato che non costituisce motivo di inammissibilità il deposito dell’avviso di ricevimento anziché della ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura o timbro datario. Nella specie l’avviso di ricevimento reca il timbro datario che attesta la spedizione entro il termine.
Il secondo motivo, concernente la nullità dell’avviso per difetto di qualifica dirigenziale del sottoscrittore, è parimenti infondato. La Corte richiama la giurisprudenza costante: l’Amministrazione è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, producibile anche in secondo grado, poiché la sottoscrizione non attiene alla legittimazione processuale. La delega ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni. La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012 non produce effetti sulla validità dell’atto, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale.
Il terzo motivo, sul contraddittorio preventivo in materia di redditometro, è infondato. La Corte ribadisce che non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Il legislatore lo ha previsto solo per ipotesi limitate: accertamenti antielusivi, accertamento sintetico post-riforma 2010 e studi di settore. Per i tributi non armonizzati l’obbligo opera solo ove specificamente sancito. L’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, si applica solo dal periodo d’imposta 2009, sicché gli accertamenti per le annualità precedenti restano legittimi.
Il quarto motivo, sull’obbligo di informare il contribuente della facoltà di farsi assistere da un difensore, è infondato. La Corte osserva che non si verte in ipotesi di verifica in azienda ma di accertamento a tavolino. L’art. 12, comma 2, legge n. 212 del 2000 non è applicabile analogicamente. L’inosservanza dei commi 1 e 3 può determinare la nullità solo in caso di accesso nei locali d’impresa.
Il quinto motivo è inammissibile. Esso attiene alla valutazione di merito sulla inerenza dell’automezzo all’attività d’impresa e si risolve in richiesta di rivalutazione probatoria, preclusa in sede di legittimità. La censura, inoltre, cumulando vizio di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, non ne consente l’esame separato.
Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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