Nota di iscrizione ipotecaria documento indefettibile per l’ammissione al passivo con prelazione (Cass. civ. Sez. I n. 3839 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del passivo fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile e non surrogabile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito insinuato. Data la natura costitutiva della pubblicità ipotecaria, l’iscrizione nei pubblici registri è elemento essenziale per il sorgere del diritto reale di garanzia, non solo rispetto ai terzi ma anche tra le parti, mentre il titolo attribuisce al creditore solo il diritto ad ottenere l’ipoteca. L’avviso ex art. 498 cod. proc. civ. è privo di decisività, condizionando un mero adempimento procedurale del curatore e non spiegando effetti sull’accertamento del credito. Il principio di non contestazione non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo e del rango richiesto, competendo al giudice delegato il potere di sollevare d’ufficio ogni eccezione in tema di verificazione dei fatti e delle prove.

Il Fatto

Una banca proponeva domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per un credito vantato a titolo di mutuo fondiario, assistito da garanzia ipotecaria. Il giudice delegato rigettava la domanda per carenza di prova del credito. Il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 legge fall., ammetteva il credito in via chirografaria, escludendo la prelazione: la nota di iscrizione ipotecaria era stata depositata tardivamente, dopo la costituzione della curatela, con conseguente inammissibilità della produzione.

La banca ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della decisione per omesso esame della prova documentale. Sosteneva che l’esistenza dell’ipoteca fosse ricavabile, con grado di certezza, dall’avviso ex art. 498 cod. proc. civ., notificato al creditore da altro creditore pignorante, dal quale risultava che tra gli immobili pignorati rientravano le unità concesse in ipoteca. La causa era rimessa in pubblica udienza per approfondire se la nota di iscrizione sia documento indispensabile per l’ammissione di un credito con prelazione.

La Motivazione della Corte

La Corte riqualifica il motivo: la banca, pur invocando formalmente l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ha nella sostanza dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. È su tale fattispecie che va valutata la correttezza dell’operato del giudice di merito.

L’avviso ex art. 498 cod. proc. civ. è ritenuto privo di decisività: non è documento idoneo al riconoscimento del privilegio ipotecario, ma elemento che condiziona un mero adempimento procedurale del curatore nella fase di liquidazione. La nota di iscrizione è invece documento indefettibile e non surrogabile, quanto alla prova dell’entità del capitale, degli interessi per cui sussiste la causa di prelazione, delle modalità di calcolo e delle temporalità.

La Corte muove dalla natura costitutiva della pubblicità ipotecaria: il diritto di ipoteca si costituisce solo mediante l’iscrizione nei pubblici registri, che è elemento essenziale per il sorgere del diritto anche tra le parti. Il titolo attribuisce al creditore solo il diritto ad ottenere l’ipoteca, che prende vita con l’iscrizione. L’iscrizione non può dunque essere provata se non con la nota, non potendosi dedurre da altra documentazione l’effettiva iscrizione e le sue modalità, non recando la diversa documentazione alcuna indicazione sulle prescrizioni dell’art. 2839 cod. civ.

La validità dell’iscrizione presuppone la conformità tra nota e titolo quanto agli elementi essenziali, richiamandosi Cass. n. 22534/2023. L’essenzialità della nota si desume anche dall’art. 2855, secondo comma, cod. civ., richiamato dall’art. 54, secondo comma, legge fall., secondo cui l’enunciazione nell’iscrizione della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi, con richiamo a risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità.

Irrilevante è infine che il curatore non abbia specificamente contestato il rilascio dell’ipoteca. La Corte richiama Cass. n. 19734/2017, Cass. n. 12973/2018 e Cass. n. 16554/2015: il principio di non contestazione non comporta l’automatica ammissione del credito e del rango richiesto, competendo al giudice delegato il potere di sollevare d’ufficio ogni eccezione in tema di verificazione dei fatti e delle prove. Il ricorso è rigettato, con condanna della banca alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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