Cassa integrazione a zero ore e licenziamento per omessa comunicazione di altro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3880 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La collocazione del lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore sospende il rapporto di lavoro nei principali obblighi sinallagmatici, ma ne conserva gli altri effetti, tra cui il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede. In base all’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito dalla legge n. 160 del 1988, il lavoratore può svolgere attività autonoma o subordinata presso terzi solo se l’ente previdenziale è preventivamente informato, restando escluso il lavoro a tempo pieno e indeterminato, rispetto al quale sussiste una incompatibilità assoluta. L’omessa comunicazione al datore di lavoro e all’Inps della sussistenza di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato, unita al tentativo di ottenere indebitamente il trattamento di integrazione salariale, integra giusta causa di licenziamento. In sede di legittimità, la valutazione sulla tempestività della contestazione disciplinare costituisce giudizio di merito, non sindacabile ove adeguatamente motivato.

Il Fatto

Un assistente di volo impugna il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice in liquidazione. Il rapporto era stato ripristinato in forza di una decisione della Corte d’appello di Venezia che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti e costituito un rapporto a tempo indeterminato, con collocamento dei dipendenti in cassa integrazione straordinaria.

La società contesta al lavoratore di aver tenuto nascosto un altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso terzi, dal quale sarebbe derivata la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale, e di aver richiesto l’accredito della CIGS. I giudici di merito rigettano l’impugnativa; il lavoratore propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sull’asserita tardività della contestazione. Ricorda che l’immediatezza della contestazione è espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, ma va intesa in senso relativo, tenendo conto della natura dell’illecito e del tempo necessario alle indagini. I cento giorni trascorsi erano giustificati dalla necessità della società di verificare tramite l’Inps l’esistenza e la natura del rapporto presso terzi, accertamenti resi necessari dal protratto comportamento omissivo e sfuggente del lavoratore.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la cassa integrazione a zero ore sospende la prestazione e la retribuzione, ma conserva la computabilità del periodo ai fini del TFR, la contribuzione figurativa e il mantenimento degli obblighi di fedeltà e correttezza. L’istituto presuppone la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa.

Il lavoratore in cassa integrazione può svolgere altra attività solo se l’Inps è preventivamente informato e purché non si tratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per il quale opera una incompatibilità assoluta. È quindi errato l’assunto del ricorrente di poter legittimamente svolgere tale attività senza alcun obbligo di comunicazione. L’incompatibilità non viene meno per la mancata effettiva percezione del trattamento.

Sul principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione, la Corte esclude la violazione: l’esclusione dal fatto posto a base del recesso del segmento relativo all’effettiva percezione ha comportato un ridimensionamento in senso meno grave dell’addebito, in adesione alle giustificazioni del dipendente, senza compressione del diritto di difesa. Irrilevanti restano l’assenza di concorrenzialità tra le prestazioni e la mancata percezione del trattamento.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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