IRAP professionista socio di società di revisione non ha autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 3882 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP. Il requisito di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il titolare e responsabile dell’organizzazione, e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Irrilevante è la circostanza che il professionista utilizzi l’organizzazione della società, coordinandovi un team di collaboratori, se non ne sostiene i costi e non ne assume le decisioni gestorie. Non costituiscono indici del presupposto impositivo né l’elevato ammontare dei compensi, né la consistenza delle spese, né il loro rapporto percentuale.

Il Fatto

Un professionista, revisore contabile e socio di una società di revisione appartenente a un network internazionale, presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2012 al 2015. A fondamento della domanda deduceva che l’unico committente era la società di revisione, che il reddito professionale dichiarato proveniva interamente da tale attività e che egli operava in assenza di una propria autonoma organizzazione.

Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, rigettava l’impugnazione originaria. Il professionista proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal criterio enunciato dalle Sezioni Unite n. 9451 del 2016: il presupposto dell’autonoma organizzazione postula che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia del collaboratore addetto a mansioni esecutive o di segreteria.

Nel caso concreto è pacifico che il contribuente non occupasse collaboratori alle proprie dipendenze e non disponesse di una propria struttura, essendo inserito stabilmente in un’organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico, unico responsabile organizzativo. Irrilevante diventa, allora, che egli si avvalesse di quella struttura e coordinasse un team di collaboratori: ciò che conta è la titolarità e la responsabilità dell’organizzazione. Non sostenendo i costi del personale, il professionista non poteva assumerne le decisioni gestorie, al di là delle direttive impartite per il singolo incarico.

Il Collegio richiama il principio già elaborato in tema di professionisti operanti per società di revisione e consulenza: non è sufficiente avvalersi di una struttura organizzata, occorrendo che questa sia autonoma, facendo capo al lavoratore anche sotto il profilo organizzativo. Non sono quindi soggetti a IRAP i proventi percepiti come compenso per attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

Quanto al secondo motivo, la Corte censura il ragionamento della Commissione tributaria regionale, che aveva valorizzato l’entità dei compensi e la percentuale delle spese. Tali indici sono ininfluenti: gli elevati compensi possono riflettere il mero valore ponderale dell’attività, e le spese consistenti possono derivare da costi afferenti all’aspetto personale, rappresentando un semplice elemento passivo dell’attività professionale. Né rileva la quota di partecipazione al capitale sociale, minima e comunque riferibile a un soggetto diverso dal contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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