Compensi professionali sotto i minimi tabellari e aliunde perceptum nel rito Fornero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20677 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento illegittimo, l’indennità di disoccupazione e le somme erogate a titolo di cassa integrazione non sono detraibili dall’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore, perché traggono origine dal sistema di sicurezza sociale e non da una nuova occupazione. L’indennità risarcitoria sostitutiva della reintegra è commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, con deduzione del solo aliunde perceptum, il cui onere probatorio grava sulla parte che lo invoca e richiede la dimostrazione di quanto effettivamente percepito. La statuizione sul regolamento delle spese e sulla mancata compensazione non è censurabile in sede di legittimità, salvo violazione del principio di soccombenza. La liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi tabellari viola il diritto del difensore e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto di fatto come cameriere, è stato licenziato verbalmente e poi riassunto con regolarizzazione del rapporto e qualifica di apprendista. Dopo un secondo licenziamento verbale, il Tribunale ha dichiarato inefficace il recesso e ha condannato la società alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria, detratto quanto percepito per altre attività.
La Corte d’appello ha rideterminato la retribuzione globale di fatto, includendo mensilità aggiuntive, TFR e lavoro straordinario, e ha regolato le spese secondo la soccombenza. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando la violazione dei minimi tabellari nella liquidazione dei compensi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il ricorso principale e ne dichiara l’infondatezza. Sul primo motivo, relativo alla pretesa tardività dell’eccezione di nullità del contratto di apprendistato, rileva un profilo di inammissibilità per difetto di compiuta esposizione della vicenda processuale e, nel merito, conferma la nullità dell’apprendistato privo dei requisiti formali, richiamando la necessità della forma scritta estesa al piano formativo individuale.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che l’indennità di disoccupazione e la cassa integrazione non sono detraibili dall’indennità risarcitoria: si tratta di misure sostitutive del reddito erogate dal sistema di sicurezza sociale, estranee alla logica dell’aliunde perceptum.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ricorda che la detrazione dell’aliunde perceptum richiede la prova del nuovo rapporto e di quanto effettivamente percepito. Nel caso concreto la sentenza di appello aveva confermato il calcolo del Tribunale, basato sui documenti prodotti dal lavoratore: il datore avrebbe dovuto appellare indicando le somme ritenute corrette, ciò che non è avvenuto.
Il quarto motivo è respinto perché nessuna inversione dell’onere della prova è stata imposta: lo straordinario risultava provato nella sua dimensione continuativa dal lavoratore. Il quinto motivo è inammissibile, poiché il regolamento delle spese non è censurabile nel merito salvo violazione del principio di soccombenza, e nel caso non sussisteva reciproca soccombenza, avendo il datore una posizione sostanzialmente perdente.
Il ricorso incidentale è invece accolto. La Corte determina il valore della controversia e lo scaglione tabellare applicabile, verificando che i compensi liquidati risultano inferiori ai minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. La sentenza è quindi cassata in parte qua, con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione per il nuovo esame e per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.