Giudice di rinvio e prova testimoniale generica non viola il giudicato rescindente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27127 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio che dichiari generici o non conformi i capitoli di prova testimoniale, ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ., non viola il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, ex art. 384 cod. proc. civ., quando il giudice di legittimità si sia limitato a statuire la tempestività delle richieste istruttorie, articolate all’udienza ex art. 420 cod. proc. civ., senza esaminarne la specificità. Il magistrato che abbia composto il collegio nel precedente giudizio di legittimità, conclusosi con annullamento e rinvio, non è tenuto ad astenersi ex art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., poiché il sindacato di legalità non compromette i requisiti di imparzialità e terzietà. Nel giudizio di rinvio, la doppia conforme di merito preclude il motivo di omesso esame, ex art. 348-ter cod. proc. civ..
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione a una cartella esattoriale con cui era stato ingiunto al titolare di una ditta individuale il pagamento di contributi previdenziali omessi in danno di alcuni lavoratori, per il periodo dal 1996 al 2000, come accertato in un verbale ispettivo. Il tribunale rigettava l’opposizione, valorizzando le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, ritenute attendibili perché non condizionate dal datore.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1551/2020, depositata il 05.01.2021, confermava il rigetto. La Corte di cassazione, in precedente pronuncia, accoglieva in parte il ricorso: rilevava d’ufficio la prescrizione, materia sottratta alla disponibilità delle parti, e l’erroneo ricorso al principio di non contestazione, che aveva precluso l’ammissione delle prove orali ritualmente richieste. Il giudizio era quindi rinviato alla Corte d’appello di Bari.
La Motivazione della Corte
In sede di rinvio, la Corte territoriale riteneva non dovuta la contribuzione per il solo 1996, per intervenuta prescrizione, e per il resto provata la pretesa dell’Inps, giudicando generici e nuovi i capitoli di prova articolati dal contribuente. Il ricorrente ha censurato tale statuizione con sei motivi.
Sul primo motivo, la Corte rileva che la dichiarazione di genericità o non conformità dei capitoli, ex art. 244 cod. proc. civ., non contrasta con il principio di diritto espresso in sede rescindente: quest’ultimo riguardava la sola tempestività delle richieste, articolate all’udienza dell’8.6.2007, non la loro specificità. Il giudice del rinvio si è dunque pronunciato su un profilo diverso, che il ricorrente non ha censurato, omettendo di argomentare sull’effettiva specificità dei capitoli. Il motivo è infondato.
In via preliminare, il Collegio esamina la posizione del magistrato che aveva composto il collegio nella precedente decisione di legittimità. Richiamando Cass. n. 14655 del 18/07/2016, si afferma che la partecipazione al giudizio di cassazione conclusosi con rinvio non radica alcun obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., poiché il sindacato è di sola legalità e non compromette l’imparzialità e la terzietà del giudice.
I motivi dal secondo al quinto sono dichiarati inammissibili, perché sollecitano una nuova valutazione delle istanze istruttorie, non deducibile in sede di legittimità. Il terzo motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., trattandosi di doppia decisione conforme sugli stessi fatti, con assorbimento dei motivi sul quantum debeatur.
Il ricorso è dunque rigettato. La Corte non liquida le spese, non avendo l’Inps spiegato difese, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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