Ricorso in cassazione inammissibile per mancata indicazione degli atti del fascicolo (Cass. civ. Sez. III n. 3881 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a richiamare i motivi di appello senza riprodurli, per la parte di interesse, e senza fornire le indicazioni necessarie alla loro individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo e all’esatta collocazione degli atti nel fascicolo di ufficio o di parte, nonché all’eventuale loro acquisizione o produzione in sede di legittimità. L’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. impone tali requisiti a pena di inammissibilità. Parimenti inammissibile è la censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, prospetti in realtà una rivalutazione delle emergenze probatorie, poiché l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, consente il sindacato di legittimità solo per l’omesso esame di un fatto decisivo inteso nella sua accezione storico-fenomenica.

Il Fatto

Un cliente affidava a un’avvocata l’incarico di assisterlo in una controversia promossa nei suoi confronti da due promissari acquirenti, volta all’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare. Il professionista riceveva una somma a titolo di caparra confirmatoria, che non veniva consegnata ai promissari acquirenti né restituita al cliente, costretto a pagare una somma maggiore a seguito di precetto.

Il Tribunale di Bari accertava la responsabilità professionale dell’avvocata e la condannava al pagamento; rigettava la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Bari, investita del gravame, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e, nel merito, accoglieva la domanda risarcitoria. L’avvocata proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, in quanto connessi, e li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati. Il primo rilievo riguarda la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente si limita a richiamare i motivi di appello senza riprodurli né indicare la loro collocazione nel fascicolo, rendendo impossibile l’esame delle censure. La mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste rende il ricorso inammissibile.

La Corte sottolinea che i requisiti di formazione del ricorso vanno osservati a pena di inammissibilità, assumendo rilevanza pregiudiziale rispetto al vaglio di fondatezza. Le censure non sono esposte in modo chiaro e intellegibile, risolvendosi in affermazioni apodittiche prive di dimostrazione.

Sotto altro profilo, la ricorrente prospetta vizi di motivazione oltre i limiti consentiti dal vigente testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che può riguardare solo l’omesso esame di un fatto decisivo inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non la contraddittorietà o l’erronea valutazione delle emergenze probatorie.

Quanto ai motivi sulla nullità della sentenza di primo grado, la Corte rileva che il giudice d’appello, dichiarata la nullità per la mancata partecipazione del difensore all’udienza di discussione, ha correttamente proceduto a un nuovo esame del merito senza disporre la rinnovazione dell’istruttoria, nemmeno sollecitata, e senza dare corso alla perizia contabile non reiterata in gravame.

La Corte conclude che la ricorrente propone inammissibilmente una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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