Legittimazione sostanziale e divieto di rilettura delle prove in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 15037 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente in cassazione che non abbia specificamente contestato l’accertamento del giudice di merito circa il difetto di titolarità sostanziale del bene di cui rivendica la restituzione è privo di legittimazione alla proposizione del ricorso, non potendo vantare alcuna titolarità, neppure pro-quota. Le censure che si risolvono nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti e delle prove sono inammissibili in sede di legittimità. Il travisamento della prova è deducibile solo nel rispetto delle condizioni imposte dalla giurisprudenza di legittimità. A seguito di una doppia decisione conforme di merito, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non è prospettabile, per il divieto imposto dall’art. 348-ter cod. proc. civ..

Il Fatto

Gli originari attori avevano convenuto in giudizio taluni soggetti per ottenere la condanna alla restituzione di una collezione di francobolli asseritamente sottratta, oltre al risarcimento del danno. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo la titolarità della comproprietà in capo a uno degli attori, per difetto di adeguata prova, e rilevando l’assenza di prova sugli elementi costitutivi dell’illecito, tanto quanto all’effettiva sottrazione, quanto all’identità dei beni.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, l’avente causa a titolo di legato del predetto attore. Le controricorrenti hanno resistito con controricorso e memoria; altri intimati non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per omesso esame di documenti ritenuti rilevanti, per erronea percezione delle prove e per omesso esame di fatti decisivi, oltre che per contraddittorietà della motivazione. I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti inammissibili.

Il Collegio osserva che la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto l’originario attore privo della titolarità sostanziale della proprietà della collezione, non avendo fornito alcuna prova adeguata dell’acquisto della rivendicata comproprietà. Il ricorrente, in qualità di avente causa, non ha contestato in modo espresso e specifico questo aspetto della decisione di merito.

Ne deriva che egli deve ritenersi privo di legittimazione sostanziale alla proposizione del ricorso, non potendo vantare alcuna titolarità, neppure pro-quota, dei beni di cui rivendica la restituzione. La Corte ha inoltre rilevato l’assoluta inammissibilità delle censure anche nel merito, risolvendosi le stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura dei fatti e delle prove, impostazione non consentita in sede di legittimità.

Quanto all’eventuale travisamento della prova, prospettato nel secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per mancato rispetto delle condizioni imposte dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. 3 n. 37382 del 21/12/2022, Sez. 3 n. 13918 del 03/05/2022 e Sez. U n. 5792 del 05/03/2024. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., che vieta di prospettare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. dopo una doppia decisione conforme di merito.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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