Mutamento della causa petendi deciso d’ufficio e lesione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 3920 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice non può accogliere la domanda su una causa petendi diversa da quella prospettata dall’attore, poiché la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. presuppone l’iniziativa della parte e la sua collocazione nei termini processuali. Il principio della connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio non autorizza la decisione officiosa che introduca un fatto costitutivo nuovo, quando su di esso la controparte non abbia potuto contraddire. Ne deriva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la cassazione con rinvio della sentenza che abbia accolto la domanda su ragione diversa da quella allegata.
Il Fatto
Una società di leasing ha acquistato un complesso alberghiero e lo ha concesso in locazione finanziaria a una società, garantita da fideiussione di uno dei soci. La concessionaria si è poi trasformata, mantenendo i medesimi soci. In seguito la concedente ha notificato la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento di alcune rate. Successivamente è deceduto uno dei soci e, non essendosi ricostituita la compagine sociale, il superstite ha dichiarato lo scioglimento della società e la prosecuzione dell’impresa in forma individuale, con pretesa di subentro nei rapporti della precedente società.
Il concedente ha allora agito per accertare che l’impresa individuale deteneva l’immobile senza titolo, non essendo subentrata nel contratto. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo intervenuta la successione. La Corte d’Appello, su appello principale della concedente e incidentale dell’impresa, ha accolto il primo e rigettato il secondo, ravvisando l’occupazione illegittima non per mancato subentro, bensì perché il contratto era già stato risolto. L’impresa ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la questione del controricorso. La ricorrente ne aveva eccepito la tardività rispetto al termine di venti giorni di cui all’art. 370 cod. proc. civ. L’eccezione è fondata: notificato il ricorso in data 16.11.2020, il controricorso è stato notificato solo l’11.2.2021. La tesi secondo cui l’atto varrebbe come memoria è infondata, perché il ricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie, come affermato dai precedenti Cass. n. 23921 del 2020 e Cass. n. 4428 del 2022.
Sul primo motivo, la Corte rileva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La concedente aveva agito fondando la detenzione illegittima sul mancato subentro dell’impresa nel contratto. La Corte d’Appello ha invece ritenuto illegittima la detenzione per una ragione diversa, ossia l’avvenuta risoluzione del contratto e la conseguente assenza di titolo contrattuale, mutando così la causa petendi.
Il giudice di appello ha giustificato il mutamento richiamando il principio per cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, purché la domanda modificata risulti connessa alla medesima vicenda sostanziale, senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. Un. n. 12310 del 2015).
La Corte ritiene però che tale principio conduca a esito opposto. Se è vero che la vicenda sostanziale è la stessa, la modifica della causa petendi incide sulle potenzialità difensive: altro è difendersi dalla contestazione della risoluzione del contratto, altro è difendersi dall’essere subentrati in un contratto ancora in essere. Inoltre, il mutamento è ammissibile se operato dalla parte nei termini dell’art. 183 cod. proc. civ., mentre il principio non si applica quando sia il giudice, con la decisione, ad accogliere la domanda su una ragione diversa da quella prospettata dall’attore, senza che su di essa si sia potuto contraddire.
Il primo motivo è pertanto fondato; l’accoglimento rende assorbiti gli altri. La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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