Factoring: opponibilità della cessione e data certa dei pagamenti (Cass. civ. Sez. I n. 22960 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’opponibilità al fallimento della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento con data certa del corrispettivo, previsto dall’art. 5, comma 1, legge n. 52/1991, è alternativo e non esclusivo rispetto ai criteri ordinari di diritto comune fatti salvi dall’art. 5, comma 2, legge n. 52/1991. L’opponibilità della cessione discende, pertanto, dalla data certa del contratto-quadro e delle singole cessioni, sicché, una volta accertata tale opponibilità nelle forme ordinarie, non può essere negata la certezza della data dei pagamenti sulla sola base della ritenuta inidoneità degli estratti conto.
Il Fatto
Una società di factoring propone domanda di ammissione allo stato passivo di un fallimento al chirografo per un importo superiore a sei milioni di euro, in forza di due contratti di factoring risalenti al 2001 e al 2003. Tali contratti avevano a oggetto la cessione, anche futura, di crediti verso due società committenti; il factor aveva erogato anticipazioni a corrispettivo della cessione e chiedeva la restituzione delle somme non integralmente pagate, oltre ad altre competenze maturate.
Il credito è escluso dallo stato passivo con decreto confermato dal Tribunale in sede di opposizione. Il giudice dell’opposizione, pur riconoscendo la data certa del contratto di factoring e delle singole cessioni, nega la prova della data certa dei pagamenti, ritenendola requisito di opponibilità della cessione al fallimento del cedente e non surrogabile dagli estratti conto, dall’estratto notarile, dalle copie contabili dei bonifici, né dall’omessa contestazione degli estratti conto. Il creditore ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso investe, con il primo motivo, la violazione dell’art. 12, comma 3, d.l. n. 143/2013, conv. con l. n. 9/2014, e dell’art. 4 legge n. 52/1991, sostenendo che per l’opponibilità della cessione sarebbe sufficiente l’opponibilità del pagamento con data certa, ricavabile dall’annotazione sul conto e dalle disposizioni di bonifico. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 5, commi 1, 1-bis e 2, legge n. 52/1991, oltre che delle norme civilistiche e processuali in tema di prova, rilevando che la certezza della data del contratto-quadro e delle cessioni rende opponibile la cessione nelle forme ordinarie.
La Corte affronta preliminarmente il secondo motivo, che ritiene fondato. Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha accertato l’opponibilità del contratto e delle cessioni per poi disconoscere l’opponibilità dei singoli pagamenti. L’art. 5, comma 2, legge n. 52/1991 sancisce che «è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile».
Opera allora il principio per cui, ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento con data certa del corrispettivo indicato al comma 1 della legge n. 52/1991 è previsto in alternativa agli ordinari criteri di diritto comune fatti salvi dall’art. 5, comma 2, della medesima legge, come affermato da Cass. n. 29532/2023 e Cass. n. 4927/2023.
Tale tradizionale criterio coesiste, secondo la giurisprudenza di legittimità, con il nuovo criterio di opponibilità di cui al comma 1 dell’art. 5, idoneo ad attribuire data certa al contratto di factoring e alle singole cessioni (Cass. n. 32782/2024, richiamata in memoria, conf. Cass. n. 3784/2021). Ne deriva che l’opponibilità del contratto di factoring discende dalla data certa del contratto-quadro e dall’opponibilità delle singole cessioni, come accertato dal Tribunale.
Stante l’opponibilità del contratto e delle cessioni nelle forme ordinarie, non può essere esclusa, in base agli estratti conto, la certezza della data dei pagamenti. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento del primo motivo, e il decreto è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per le questioni assorbite, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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