Giudice non può attribuire al giudicato contenuto che non ha (Cass. civ. Sez. V n. 3964 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che riconosce il diritto al rimborso muovendo da un preteso accertamento di deducibilità contenuto in una precedente sentenza di legittimità viola l’art. 2909 cod. civ., perché attribuisce al giudicato un contenuto che esso non possiede. Quando la pronuncia richiamata si è limitata a confermare l’inopponibilità al Fisco della svalutazione azionaria, non può da essa dedursi a contrariis la deducibilità della minusvalenza. Il ricalcolo demandato all’Ufficio in ossequio al mandato giudiziale, ove abbia equiparato valore di diminuzione patrimoniale e prezzo di vendita, esclude la sussistenza di alcun credito e impone la ripresa a tassazione di quanto dedotto. Non vi è doppia imposizione prima che sia accertata l’effettiva minusvalenza.

Il Fatto

La controversia origina da una complessa operazione societaria. Nell’anno d’imposta 1996 una società aveva operato una svalutazione della partecipazione detenuta in una controllata estera; nel 1997 aveva portato in deduzione la minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione svalutata. L’Ufficio contestava la svalutazione e negava la minusvalenza, dando avvio al contenzioso.

Il giudice di primo grado annullava la ripresa a tassazione e demandava all’Ufficio la quantificazione della minusvalenza, verificandone la deducibilità. L’appello confermava e sul punto non vi era ricorso per Cassazione, definito con una pronuncia di legittimità che rigettava le doglianze del contribuente, ritenendo inopponibile al Fisco la svalutazione. Ritenendo che da quella pronuncia derivasse la deducibilità della minusvalenza, la società chiedeva il rimborso; formatosi il silenzio rifiuto, il giudice tributario accoglieva l’istanza, ritenendola conseguente al giudicato. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione, e li ritiene entrambi fondati. Il primo deduce violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.: la sentenza impugnata avrebbe interpretato erroneamente il giudicato sul quale si era formato il silenzio rifiuto. Il secondo prospetta violazione dell’art. 163 d.P.R. n. 917/1986, contestando l’affermata impossibilità di una doppia imposizione sul medesimo presupposto.

Il percorso argomentativo muove dall’esame della pronuncia di legittimità richiamata. Questa attiene alla svalutazione della partecipazione azionaria e si conclude con il rigetto del ricorso del contribuente e la conferma della ripresa a tassazione, che aveva ritenuto la svalutazione inopponibile al Fisco. Da tale decisione non emerge alcuna affermazione sulla possibile deducibilità della minusvalenza: si tratta di una deduzione a contrariis affermata dalla parte contribuente.

Di segno opposto è l’esito del ricalcolo operato dall’Ufficio in ossequio al mandato giudiziale. Esso si è concluso con l’equiparazione tra valore di diminuzione patrimoniale e prezzo di vendita, generando una minusvalenza pari a zero. Non vi è dunque alcun credito da esporre e deve essere ripreso a tassazione quanto dedotto per il 1997.

Ne consegue che, in fase di ricalcolo della minusvalenza poi ripresa a tassazione, il giudice di merito non poteva riconoscere alcun diritto al rimborso. Il preteso credito non dipende dalla pronuncia di legittimità e non sussisteva alcuna doppia imposizione prima che fosse calcolata l’effettiva minusvalenza sulla cessione della partecipazione, una volta negata in via definitiva la svalutazione.

Il ricorso è quindi accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate; la controricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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