Ristretta base partecipativa e motivazione per relationem dell’avviso al socio (Cass. civ. Sez. V n. 3825 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento tributario, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo può essere adempiuto per relationem, mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti collegati, purché l’atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale, ossia l’insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere la pretesa. L’obbligo di allegazione riguarda i soli atti non riprodotti nella loro parte essenziale, con esclusione di quelli cui l’Ufficio abbia comunque fatto riferimento e di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza. Accertata la ristretta base partecipativa della società, gli utili conseguiti si imputano presuntivamente ai soci nei limiti della loro partecipazione, spettando a questi la prova della mancata distribuzione, del reinvestimento o della propria estraneità alla gestione societaria. Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la motivazione di un atto richiamato deve trascriverne il contenuto, anche per riassunto, per consentire il controllo di autosufficienza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006. Alla società erano contestate l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e maggiori redditi da accertamenti bancari; al socio di minoranza veniva imputato per trasparenza il maggior reddito accertato in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 588/28/15 del 03.02.2015, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate.
Il socio ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, articolando censure sulla motivazione della sentenza di appello, sull’avviso di accertamento notificatogli per relationem, sulla produzione documentale in appello, sull’imputazione presuntiva dei redditi e sulla legittimazione del funzionario sottoscrittore. L’Agenzia si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la sentenza impugnata ha dato conto dei motivi riproposti in appello e li ha rigettati ritenendoli assorbiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la ricorrente avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui ciascun motivo non poteva ritenersi assorbito dalla motivazione resa.
Sul terzo motivo la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, nel regime dell’art. 7 della legge n. 212/2000, la motivazione può essere adempiuta anche per relationem, quando l’atto notificato riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato mediante indicazione, anche in forma riassuntiva, delle parti che ne sostengono la pretesa. Da ciò deriva che l’obbligo di allegazione opera solo per gli atti non riprodotti nella parte essenziale e non per quelli cui l’Ufficio abbia fatto riferimento o di cui il contribuente abbia già conoscenza. Nel caso concreto, la ricorrente non ha trascritto la motivazione dell’avviso, non consentendo il controllo sul carattere generico o specifico del rinvio: la censura è pertanto inammissibile, in applicazione del principio di autosufficienza.
Il quarto motivo è infondato. La Corte ha confermato che, nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello non solo quando costituiscano prova diretta, ma anche quando siano utilizzati come elementi indiziari idonei a fondare una presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., purché prodotti nel termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del medesimo decreto.
Il quinto motivo è infondato. Accertata la ristretta base partecipativa, gli utili si presumono distribuiti ai soci nei limiti della rispettiva partecipazione, gravando su costoro la prova della mancata percezione, del reinvestimento o dell’estraneità alla gestione societaria. Nel caso di specie il socio non ha assolto tale onere probatorio.
Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili. La questione sulla legittimazione del funzionario sottoscrittore e quella sull’assenza di delega sono state introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, risultando nuove e precluse, non essendo state dedotte nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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