Accertamento bancario: presunzione legale e prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4646 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici. Tale presunzione può essere superata dal contribuente solo attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non attengono a operazioni imponibili. Ne consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica è assolto quando l’amministrazione riproponga in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2010, emesso a seguito di indagini bancarie sui conti correnti del contribuente. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo l’operato dell’ufficio per un vizio dell’attività istruttoria.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, l’omesso esame di un asserito giudicato interno e la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate non si costituiva tempestivamente, depositando istanza di partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il vizio di omessa pronuncia e la doglianza sulla mancanza di specificità dell’appello. Ricorda che il vizio non ricorre quando la decisione, pur adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità in assenza di una specifica argomentazione. L’esame del merito dell’appello, in particolare, implica necessariamente una comprensione dei motivi e della loro idoneità a censurare la decisione di primo grado, con conseguente implicito rigetto dell’eccezione.
La Corte richiama quindi l’orientamento secondo cui, nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica è assolto quando l’amministrazione si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, già dedotte in primo grado.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un giudicato interno, è dichiarato infondato. L’assunto del ricorrente contrasta, da un lato, con la deduzione dello stesso contribuente nel primo motivo, dall’altro con la stessa sentenza d’appello, che attestava di aver impugnato anche nel merito, rilevando che il contribuente non aveva fornito prova idonea a contrastare la presunzione legale sulla natura di compensi o ricavi dei dati bancari.
Il terzo motivo contiene due censure. La prima, relativa alla non specificata rilevanza dell’errata indicazione dell’attività economica nella richiesta istruttoria, è dichiarata inammissibile, perché il ricorrente non ne spiega la concreta rilevanza né la riconduce alla norma asseritamente violata. La seconda è infondata. La Corte ribadisce che la presunzione legale può essere superata solo con prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ricorda che è ammissibile solo se si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul maggior convincimento attribuito ad alcune prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La motivazione della CTR è chiara nel rilevare che il contribuente non aveva fornito puntuali riscontri sulla provenienza del contante. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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