Agenzia o procacciamento: la stabilità dell’incarico decide la qualificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3962 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato e assumere le sembianze del procacciamento d’affari solo se si configura come episodica e occasionale. Carattere imprescindibile dell’agenzia è, per contro, la stabilità dell’incarico, che si estrinseca nella continuità dell’attività di promozione degli affari. La valutazione delle prove raccolte è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. È inammissibile la censura che, sotto l’egida della violazione di norme di diritto o dell’omesso esame di un fatto decisivo, si prefigga in realtà di sollecitare una rivalutazione del merito.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’opposizione proposta da una società contro il decreto ingiuntivo emesso a favore di una fondazione previdenziale per il pagamento di contributi. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello, in riforma, ha respinto l’opposizione e confermato il credito contributivo, qualificando come rapporto di agenzia il rapporto intercorso tra la società e i collaboratori indicati nell’accertamento ispettivo.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo vizio di motivazione e violazione delle norme in tema di agenzia. La fondazione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati nel complesso inammissibili. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali né di contrapporvi una diversa lettura, più favorevole, al fine di ottenere una rivisitazione degli accertamenti di fatto (Cass., sez. II, n. 20553 del 2021).

La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui è inammissibile la censura che, sotto l’egida della violazione di norme di diritto o dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2019).

Sul discrimine tra agenzia e procacciamento d’affari, la Corte ha ribadito che l’attività promozionale assume le sembianze del procacciamento solo se episodica e occasionale, mentre carattere imprescindibile dell’agenzia è la stabilità dell’incarico, che si estrinseca nella continuità dell’attività di promozione (Cass., sez. lav., n. 2828 del 2016; Cass., sez. lav., n. 10046 del 2023).

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando con motivazione circostanziata le risultanze probatorie e gli elementi sintomatici della stabilità dell’incarico: la disamina delle fatture, le modalità di calcolo dei compensi correlate al buon fine dell’affare, la cadenza mensile dei pagamenti e l’autoregolamento d’interessi consacrato nelle lettere d’incarico. La Corte territoriale ha inoltre posto l’accento sulle marcate affinità tra un rapporto non contestato come riconducibile all’agenzia e gli altri rapporti dedotti in giudizio, rimarcando la mancata allegazione di elementi specifici idonei a incrinare i dati plurimi e convergenti emersi dalle prove.

I motivi di ricorso, polarizzando l’attenzione su profili irrilevanti, non si sono confrontati con la complessiva e coerente valutazione dei giudici d’appello, contrastandola in termini assertivi e generici. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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