Contraddizione tra motivazione e dispositivo nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 3963 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto irriducibile tra affermazioni della motivazione della medesima sentenza, che neghino e insieme presuppongano il potere-dovere dell’Ufficio di procedere al ricalcolo della minusvalenza, integra l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. A tale vizio consegue la nullità della sentenza per inidoneità del provvedimento a rendere conoscibile il concreto comando giudiziale. Ne deriva la cassazione con rinvio al giudice di merito, cui spetta accertare la portata della pronuncia di primo grado e il passaggio in giudicato su tale statuizione. Parimenti, in tema di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, deve aversi riguardo al fatto genetico dell’iscrizione, e non alla data della condotta di ritardo, con applicazione della disciplina vigente a quel momento.
Il Fatto
La controversia trae origine da una complessa operazione societaria, conclusasi con l’incorporazione di una società in altra, e dalle minusvalenze esposte in dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1997, all’esito della svalutazione e della successiva cessione di una partecipazione in una controllata estera. L’Ufficio contestava la svalutazione e negava la deducibilità della minusvalenza, aprendo un contenzioso pluriennale.
Il giudice di primo grado annullava in parte la ripresa a tassazione, demandando all’Ufficio di quantificare la minusvalenza; la pronuncia d’appello veniva confermata, con esito non più oggetto di ricorso. Ricalcolata la minusvalenza e ritenutane l’inconsistenza, l’Amministrazione riprendeva a tassazione il credito e iscriveva a ruolo. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione; la società contribuente resiste con controricorso e ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla parte privata, per asserita violazione del requisito di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il tema è stato composto dalle Sezioni Unite n. 8950/2022, secondo cui il principio di autosufficienza non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tale da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, e non impone l’integrale trascrizione degli atti, essendo sufficiente l’indicazione puntuale del loro contenuto e della loro presenza nel giudizio di merito. L’eccezione è pertanto infondata.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata, nell’arco di una pagina, enuncia proposizioni tra loro inconciliabili: dapprima ricorda la sentenza di primo grado comprensiva dell’incarico all’Ufficio di provvedere alla nuova quantificazione della minusvalenza, poi ne afferma il carattere meramente rescindente, negando il potere-dovere dell’ente impositore. Sussiste così quella contraddizione insanabile che rende il provvedimento inidoneo a far individuare il concreto comando giudiziale.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo quando incida sull’attitudine del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione, ricorrendo altrimenti un mero errore materiale (Cass. V n. 26077/2015; Cass. VI-5 n. 26074/2018). È denunciabile in cassazione la sola anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Quanto al secondo motivo, relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, la Corte osserva che occorre aver riguardo al fatto causativo della mora, dal quale sorge il diritto agli interessi, da determinarsi secondo le regole vigenti a quella data. Poiché l’iscrizione a ruolo è pacificamente intervenuta nel 2014, l’art. 20 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo anteriore alla modifica recata dal d.lgs. n. 46/1999, non può trovare applicazione: il vecchio testo era operante, dopo il 30 giugno 1999, solo per i ruoli formati e resi esecutivi fino al 30 settembre 1999.
Accolto il ricorso principale, i ricorsi incidentali sono dichiarati inammissibili. Le doglianze attengono a questioni assorbite, su cui manca la soccombenza quale presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporle in sede di rinvio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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