Motivazione apparente e obbligo di esame analitico delle prove nel redditometro (Cass. civ. Sez. V n. 232 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante redditometro, la disciplina degli artt. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dei decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 introduce una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova circa l’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva e pone a carico del contribuente la prova contraria. A tale inversione dell’onere probatorio corrisponde, tuttavia, un obbligo simmetrico del giudice tributario: una volta che il contribuente abbia allegato la documentazione idonea a dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, il giudice deve procedere a un esame analitico di quella documentazione. La sentenza che si limiti a giudizi sommari, privi di riferimento alla massa documentale acquisita, è affetta da motivazione apparente ed è nulla ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2008, con i quali veniva recuperata a tassazione maggiore IRPEF mediante accertamento induttivo-sintetico fondato sulla presenza di beni indice di capacità contributiva. Presentava istanze di annullamento in autotutela, rimaste senza risposta, e poi istanze di accertamento con adesione, conclusesi negativamente.
La C.t.p. di Roma rigettava il ricorso; la C.t.r. del Lazio accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando in diminuzione il maggior reddito accertato. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ed error in iudicando per mancata valutazione degli errori materiali nell’iter di rideterminazione del reddito sintetico. L’Agenzia non depositava controricorso, producendo mera nota di costituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione relativa alla notifica del ricorso al Ministero delle Finanze, soggetto privo di legittimazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero, ma la nullità è sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il principio dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata sul redditometro: il sistema collega alla disponibilità di determinati beni un certo importo che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il reddito secondo criteri statistici e presuntivi. Il giudice tributario non può privare tali elementi del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme. La prova contraria richiesta non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica: occorre la dimostrazione documentale di circostanze sintomatiche del fatto che quei redditi siano stati utilizzati per le spese contestate.
Su questo sfondo si innesta il principio cardine: all’inversione dell’onere probatorio deve seguire, ove il contribuente vi abbia adempiuto, un esame analitico da parte del giudice, non sostituibile con giudizi sommari. La Corte richiama il proprio precedente secondo cui la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa integrano il vizio dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso concreto, la C.t.r. ha obliterato del tutto la valutazione del compendio probatorio offerto dal contribuente nei gradi di merito — operazioni di smobilizzo e versamenti bancari tracciabili — limitandosi ad affermare tautologicamente l’inidoneità del contributo conoscitivo. La motivazione, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento.
Il primo motivo è quindi fondato. L’accoglimento determina l’assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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