Notifica a irreperibile relativo nulla se manca la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 9373 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi tributari, quando il destinatario sia irreperibile nel luogo di residenza per irreperibilità relativa, la notificazione si perfeziona solo con la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto nella casa comunale. Il notificante è tenuto a provare l’effettiva ricezione di quella raccomandata. Ove la raccomandata sia restituita per irreperibilità del destinatario all’indirizzo, la notificazione è nulla e la declaratoria di nullità dell’atto presupposto impedisce di ritenere maturata la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, dovendo il giudice del rinvio procedere a nuovo accertamento sul punto.
Il Fatto
La contribuente impugnava una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2005. La cartella era stata emessa dopo la notificazione di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione sanzioni, quest’ultimo non regolarmente notificato, come accertato in primo grado con statuizione passata in giudicato.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello della contribuente, ritenendo l’avviso di accertamento regolarmente notificato con le modalità dell’art. 140 cod. proc. civ. e quindi insussistente la decadenza dell’Amministrazione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due forme di irreperibilità del destinatario dell’atto tributario. La notificazione segue l’art. 140 cod. proc. civ. quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna. Segue invece l’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che il trasferimento non sia il mero mutamento di indirizzo nello stesso comune del domicilio fiscale, come affermato da Cass. n. 6788 del 2017.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica richiede il deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione va eseguita, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario e la comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito. Il perfezionamento avviene il giorno in cui la raccomandata è ricevuta dal destinatario, secondo Cass. n. 6089 del 2020, con la conseguenza che il notificante deve fornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata stessa, come precisato da Cass. n. 9782 del 2018 e Cass. n. 27825 del 2018.
Nel caso concreto la contribuente risultava residente nel luogo di notifica, essendosi il messo accertato della residenza. Tuttavia la raccomandata informativa non era stata ricevuta dal destinatario, risultato sconosciuto all’indirizzo, come emergeva dal documento prodotto dalla contribuente. La Corte ne trae la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, richiamando Cass. n. 11460 del 2022 per una fattispecie analoga.
Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla nullità della cartella derivante dalla nullità della notifica dell’atto presupposto, è dichiarato infondato: la pronuncia non è stata omessa, ma assorbita dalla ritenuta regolarità della notifica, e la questione resta rimessa al giudice del rinvio. Il terzo motivo, sulla mancata declaratoria di decadenza dalla riscossione, è accolto nei limiti indicati: caduta la validità della notifica, cade anche la statuizione sulla decadenza, da riesaminare in sede di rinvio. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.