Classamento catastale, ius poenitendi dell’ufficio e giudicato inter alios (Cass. civ. Sez. V n. 15869 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di attribuzione del classamento catastale ha natura dichiarativa e contiene una valutazione tecnica vincolata dalla disciplina catastale; esso può sempre essere oggetto di revisione. Il termine di dodici mesi fissato dall’art. 1 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701 per la determinazione della rendita definitiva non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria. Di conseguenza, la validazione della rendita proposta dal contribuente con procedura Docfa non attribuisce irretrattabilità alla rendita medesima e non preclude all’Amministrazione finanziaria l’esercizio dei poteri di rettifica, anche oltre il termine annuale. Il giudicato favorevole formatosi inter alios non è opponibile all’Amministrazione, poiché l’art. 2909 cod. civ. fa stato soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, salvo il diverso caso del condebitore solidale.
Il Fatto
Le contribuenti proponevano ricorso avverso un avviso di accertamento catastale di rettifica della categoria, della classe e della conseguente rendita di un’unità immobiliare. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso; la Comm.Trib.Reg. Lazio, con sentenza n. 2158/2021, riformava la pronuncia, riconoscendo l’ammissibilità dell’impugnazione, ma la respingeva nel merito, con compensazione delle spese.
Il giudice di appello riteneva adeguata la motivazione dell’avviso, recante i dati oggettivi della classe, e ravvisava nella rettifica la correzione di un errore posto in essere in forza dei poteri di cui al d.m. n. 37 del 1997. Le contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo le ricorrenti denunciavano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo: l’esistenza di giudicati favorevoli, formatisi in controversie relative ad altre unità del medesimo fabbricato, dai quali desumevano una preclusione all’accertamento. La Corte ha rilevato l’inconferenza del richiamo agli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., che fanno stato soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, in presenza di identità di parti e di rapporto giuridico.
L’effetto espansivo del giudicato favorevole intervenuto inter alios, stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, può semmai essere invocato, a certe condizioni, dal condebitore in solido: fattispecie estranea alla vicenda. Nel merito la Corte osserva che l’atto di classamento catastale ha natura dichiarativa e che, secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 19379/2018; nn. 2995 e 3001 del 2015), al contribuente è riconosciuto il diritto di modificare senza limiti temporali la rendita proposta con la procedura Docfa, quando la situazione ab origine denunciata non sia veritiera.
Simmetricamente, il termine di dodici mesi previsto dall’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 non ha natura perentoria, ma ordinatoria, costituendo modalità di esercizio dei poteri di formazione e aggiornamento del catasto (Cass. n. 6218/2020; n. 34246/2019). L’Amministrazione può dunque rettificare la rendita proposta anche oltre il termine annuale, senza che il superamento determini decadenza.
La Corte esclude che la validazione della rendita proposta attribuisca irretrattabilità a un classamento risultato affetto da errore, richiamando il principio dello ius poenitendi dell’ufficio (Cass. n. 12160/2005). La posizione dei titolari di diritto reale non risulta incisa, né ricorre l’ipotesi della rendita stabilita in via definitiva dal giudice tributario, unica rendita valida ed efficace ai fini della base imponibile (Cass. n. 18637/2022). Gli interessati possono impugnare l’avviso, ai sensi dell’art. 19, lett. f, d.lgs. n. 546 del 1992, dimostrando nel merito catastale l’incongruità del classamento, con rilievo parametrico degli immobili similari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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