Opposizione a decreto ingiuntivo: ammessa la modifica della domanda connessa (Cass. civ. Sez. II n. 4007 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini violazione dei diritti di difesa della controparte né allungamento dei tempi del processo. La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949 cod. civ. ha portata ristretta: riguarda i diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto sociale e dalle situazioni propriamente organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale, restando esclusi i diritti che trovano ragione negli ordinari rapporti giuridici che la società può contrarre con chiunque. Nelle cooperative, il rapporto attinente al conseguimento di beni o servizi prodotti dalla società e avente ad oggetto prestazioni di scambio tra socio e società è ulteriore rispetto alla partecipazione all’organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato dalla contrapposizione tra prestazioni e prezzo corrispettivo, con applicazione dell’ordinario termine decennale.

Il Fatto

Una società cooperativa riceveva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per il conferimento di uve in quattro annate. La cooperativa proponeva opposizione, eccependo l’avvenuto pagamento mediante assegni e bonifici e, in via ulteriore, la prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso monitorio.

Il creditore opposto contestava l’invalidità dei pagamenti e chiedeva, in aggiunta, il pagamento di crediti riferibili a rapporti pregressi, riportati nel partitario fornitori. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto e condannava la cooperativa al pagamento di un importo ulteriore, escludendo la prescrizione perché i crediti attenevano allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e non al rapporto sociale. La Corte d’Appello accoglieva il gravame, ritenendo inammissibile la domanda aggiuntiva e fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale. Il creditore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte afferma che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda del creditore opposto, con riguardo tanto al petitum quanto alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi processuali. Il collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015, che ha riconosciuto la modificabilità della domanda ex art. 183 cod. proc. civ. sotto entrambi i profili oggettivi, e richiama Sez. I, n. 9668 del 2021, che ha esteso il principio al giudizio di opposizione.

Nella specie, la domanda del creditore opposto era collegata a quella azionata in via monitoria, trattandosi di rapporto continuativo con la cooperativa di cui era socio, e nessuna potenzialità difensiva della cooperativa risultava compromessa, avendo la stessa potuto tempestivamente eccepire la prescrizione dei crediti fatti valere con la domanda modificata.

Sul secondo motivo, la Corte precisa che la prescrizione quinquennale dell’art. 2949 cod. civ. ha portata ristretta e concerne unicamente i diritti derivanti da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto sociale e dalle situazioni propriamente organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale, con esclusione di quanto legato solo occasionalmente all’organizzazione dell’ente e di quanto attinente in modo diretto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Richiama Sez. I, n. 6561 del 2017 e Sez. I, n. 21903 del 2013.

La Corte rileva che la sentenza d’appello non ha chiarito se il rapporto dedotto trovi la causa nella partecipazione all’organizzazione della vita sociale e sia connotato dalla comunione di scopo, o se piuttosto abbia natura contrattuale e corrispettiva. Nelle cooperative, secondo Sez. II, n. 23606 del 2023, il rapporto attinente al conseguimento dei beni o servizi prodotti dalla società e avente ad oggetto prestazioni di scambio tra socio e società è ulteriore rispetto alla partecipazione all’organizzazione sociale ed è caratterizzato dalla contrapposizione tra prestazioni e prezzo. La motivazione non ha indagato la causa e l’oggetto dei crediti ulteriori né il titolo su cui erano fondati.

La Corte accoglie entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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