Revocatoria, prova del credito e pagamento espromissorio del socio (Cass. civ. Sez. III n. 21467 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che prospetti questioni delle quali non vi sia cenno nella sentenza impugnata è inammissibile se non allega l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito e non indica lo specifico atto in cui ciò sia avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che, deducendo la mancata contestazione di un fatto, ometta di riprodurre il contenuto delle difese svolte dalla controparte nella prima occasione utile. Il mancato svolgimento dell’attività di contestazione esonera bensì dal onere probatorio, ma non impedisce al giudice di avvalersi delle risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato. Il riconoscimento dell’efficacia di scrittura privata dell’assegno ex art. 2702 cod. civ. investe la provenienza del titolo dal soggetto che figura traente, non la veste giuridica dallo stesso rivestita nell’emissione.
Il Fatto
Una società in liquidazione e il suo liquidatore convenivano dinanzi al Tribunale due soggetti per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., una donazione immobiliare trascritta nel 1999, posta in essere in favore del figlio di uno dei convenuti. Il credito azionato traeva origine da una transazione intervenuta nel 2002 con il creditore della compagine sociale, il cui pagamento era stato asseritamente eseguito in proprio dal liquidatore.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo provato il credito e il pregiudizio alle ragioni creditorie. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la domanda, reputando il pagamento effettuato dalla società mediante un conto corrente della stessa. Gli eredi del liquidatore ricorrono per cassazione; i convenuti resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto l’inammissibilità del controricorso per tardità, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso. La modifica dell’art. 370 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149 del 2022 non prevede più la notifica del controricorso, ma solo il deposito nel termine, e si applica ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.
Nel merito, i primi due motivi — incentrati sulla natura cartolare delle obbligazioni recate dagli assegni e sul divieto di eterointegrazione del titolo — sono dichiarati inammissibili. Essi prospettano questioni non menzionate nella sentenza d’appello. La Corte ribadisce l’indirizzo secondo cui il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta deduzione in merito, ma anche indicare lo specifico atto in cui essa sia avvenuta, vertendo le doglianze su circostanze fattuali mai sottoposte al giudice di appello.
Il primo motivo è inoltre infondato quanto all’asserita carenza motivazionale, poiché la Corte d’appello ha richiamato specificamente l’annotazione a latere sulla fotocopia degli assegni e la scrittura successiva, così escludendo il carattere apparente della motivazione.
Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura sulla non contestazione omette di riprodurre le difese svolte dalla controparte nella prima occasione utile, violando il principio di specificità. La Corte osserva che il mancato esercizio dell’attività di contestazione esonera dal onere della prova, ma non impedisce al giudice di utilizzare le risultanze istruttorie che rivelino l’inesistenza del fatto. Quanto al profilo probatorio, l’invocazione dell’art. 2702 cod. civ. investe la provenienza dell’assegno dal traente, non la veste rivestita nell’emissione: non è in discussione la sottoscrizione, ma se gli assegni fossero stati emessi quale liquidatore attingendo da un conto societario.
Il quarto motivo è infine inammissibile per difetto di specificità, poiché prospetta in modo assertorio la valenza espromissoria del pagamento su un presupposto rimasto indimostrato. Ne consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per la tardività del controricorso.
Nota della Redazione
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