Giudice del rinvio non può riesaminare la competenza già statuita (Cass. civ. Sez. I n. 4111 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dispone la cassazione con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata contiene una statuizione di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, e una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata. In applicazione di tale principio, risulta precluso al giudice del rinvio l’esame di questioni di competenza, anche ove sollevate dalle parti. Ne consegue la cassazione, senza rinvio, del provvedimento che abbia dichiarato la propria incompetenza in sede di riassunzione, quando sia ormai decorso il termine perentorio entro cui la convalida del trattenimento doveva essere disposta. Nel giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale non vi è luogo alla regolazione delle spese, che vanno liquidate dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto opposizione alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il decreto di convalida era stato annullato dalla Corte di cassazione, che aveva rimesso le parti innanzi al Giudice di pace, in persona di un diverso magistrato, anche ai fini delle spese del grado di legittimità.
Nel giudizio di riassunzione il Giudice di pace ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministrazione e ha dichiarato inammissibile l’opposizione. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo, dolendosi della violazione delle regole sul giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Il provvedimento impugnato è stato reso in sede di riassunzione, a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio che aveva già individuato l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio rescissorio doveva svolgersi.
Richiamando il consolidato insegnamento della Corte, i giudici di legittimità hanno ribadito che la sentenza di cassazione con rinvio contiene una statuizione di competenza funzionale e una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati che avevano pronunciato la sentenza cassata (Cass. Sez. U. n. 5087/2008).
Da tale principio discende che al giudice del rinvio è precluso l’esame di questioni di competenza, anche quando siano sollevate dalle parti. La decisione che abbia disatteso tale limite risulta pertanto viziata, con conseguente violazione degli artt. 50, 383 e 392 cod. proc. civ.
Alla fondatezza del ricorso è seguita la cassazione senza rinvio del provvedimento, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta. L’accoglimento del ricorso ha quindi travolto definitivamente la decisione impugnata, senza necessità di un ulteriore giudizio rescissorio.
Quanto alle spese, la Corte ha ricordato che, quando è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione di antistatarietà del difensore non integra rinuncia implicita al beneficio (Cass. Sez. U. n. 8561/2021), il compenso e le spese vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento, e, nel caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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