Indennità di custodia di container: tariffa per autocarri in via analogica (Cass. civ. Sez. II n. 20405 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro penale, quando il D.M. 9.2.2006 n. 265 non rechi una tariffa per la categoria di bene custodito e non risulti provato l’uso locale, il giudice applica in via analogica la tariffa prevista per i veicoli a motore, ravvisando la similitudine fisica tra le categorie di beni quanto a ingombro e oneri di conservazione. Il riferimento residuale agli usi locali richiede la prova di un corrispettivo effettivamente applicato in zona dalle imprese di settore, non essendo necessaria la opinio iuris seu necessitatis. È invece esclusa l’applicabilità del criterio dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., riferibile alle sole professioni intellettuali e non alle attività di custodia materiale. La misura dell’indennità non può essere contestata in sede di legittimità con riguardo alla sua attitudine a coprire i costi vivi del custode, profilo che attiene al fatto.

Il Fatto

Una società titolare della gestione di un terminal intermodale aveva custodito, per oltre quattromila giorni, un container sottoposto a sequestro penale. Il giudice monocratico del tribunale penale le aveva liquidato un compenso di poche migliaia di euro. La società propose opposizione chiedendo una somma molto superiore, parametrata alle tariffe che essa stessa applicava nel terminal e che assumeva qualificabili come usi locali.

Il tribunale civile accolse parzialmente l’opposizione, applicando in via analogica la tariffa prevista per gli autocarri in area recintata e scoperta. Avverso tale ordinanza la società propose ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi: la violazione delle norme sull’indennità di custodia e la lesione dell’art. 23 della Costituzione, per essere il compenso liquidato inferiore ai costi sostenuti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara infondati. Il punto di partenza è la constatazione che il D.M. 9.2.2006 n. 265 ha dettato tariffe soltanto per i veicoli a motore e i natanti. Per le categorie di beni diverse l’art. 5 dello stesso decreto rinvia in via residuale agli usi locali, secondo il disposto dell’art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002.

Il giudice di merito, rileva la Corte, ha escluso la prova dell’uso locale e ha applicato analogicamente la tariffa degli autocarri in area recintata e scoperta. L’argomento è la similitudine fisica tra autocarro e container quanto a ingombro e oneri di conservazione, con progressiva riduzione dell’indennità nel tempo. Il collegio richiama Cass. n. 22966/2011 come capofila di un orientamento consolidato, confermato da numerose pronunce successive, che utilizza la stessa soluzione per le merci contenute in container.

Quanto agli usi locali, la Corte precisa che essi consistono in prassi di corrispettivi applicate in zona dalle imprese di settore. Le tariffe invocate dalla ricorrente, applicate solo da essa e non dall’intero comparto, non integrano l’uso locale. Il rinvio legislativo agli usi rende superflua la prova della opinio iuris seu necessitatis.

La Corte esclude il ricorso al criterio dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., già ritenuto applicabile in via residuale da una risalente giurisprudenza di legittimità e ormai abbandonato: quel parametro riguarda le professioni intellettuali, non le mere attività di custodia materiale.

Il secondo motivo è respinto sul piano processuale. La doglianza sui costi vivi superiori al compenso richiederebbe un accertamento di fatto non esperibile in sede di legittimità. La domanda proposta era di liquidazione del compenso, parametrata a tariffe ministeriali, e non di rimborso delle spese di gestione del terminal. La Corte respinge il ricorso e dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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