Notifica a mezzo posta e raccomandata informativa: termine dall’atto consegnato al familiare (Cass. civ. Sez. V n. 4373 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti impositivi eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 600 del 1973, segue le norme degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. e, in mancanza di espressa esclusione, le modalità dell’art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, con applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982. Quando il piego viene consegnato a uno dei soggetti abilitati presso la residenza o il domicilio fiscale del destinatario, la fattispecie è disciplinata dall’art. 7 e non dall’art. 8, che riguarda il rifiuto, l’assenza o l’incapacità del destinatario. In tale ipotesi l’attività notificatoria si perfeziona con la consegna a soggetto abilitato, non con la spedizione della raccomandata informativa, e da quella data decorre il termine per l’impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento e le dieci cartelle presupposte, deducendo diversi vizi. La commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere quanto ad alcune cartelle e inammissibile il ricorso per le altre. Il contribuente proponeva appello.
La commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione, ritenendo tardivo il ricorso di primo grado. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e sulla prescrizione delle cartelle. La causa giungeva davanti alla Corte dopo la proposta di definizione accelerata e la richiesta di decisione collegiale formulata dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, sostenendo che il ricorso di primo grado sarebbe stato erroneamente dichiarato tardivo. Il ricorrente assumeva che la notifica dell’atto impugnato si fosse perfezionata solo dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa, avvenuta il 6 dicembre 2018, mentre il ricorso era stato notificato il 14 febbraio 2019.
La Corte ritiene il motivo infondato. La giurisprudenza costante — richiamata anche nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. — afferma che la notificazione degli atti impositivi a cura dei messi comunali o speciali segue le norme degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., comprese le modalità dell’art. 149 cod. proc. civ., con piena equiparazione del messo all’ufficiale giudiziario.
Viene in rilievo l’art. 7 della legge n. 890 del 1982, che disciplina la consegna del piego a persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio del destinatario. La commissione tributaria regionale ha accertato in fatto, con valutazione non rivedibile in sede di legittimità, che l’atto era stato consegnato a uno dei soggetti abilitati presso la residenza e il domicilio fiscale del contribuente.
Tale fattispecie si distingue da quella dell’art. 8, che concerne il rifiuto o l’assenza del destinatario, ossia il caso in cui l’atto non viene consegnato ad alcuno e resta nella disponibilità del notificatore. Qui, invece, l’atto ha raggiunto il destinatario tramite il consegnatario abilitato, con conseguente applicazione della raccomandata informativa prevista dall’art. 7. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 18992 del 2017 e la Sez. Lavoro n. 7892 del 2019: la prima afferma che l’omessa spedizione della raccomandata ex art. 139, comma 4, cod. proc. civ. determina la nullità della notificazione, la seconda valorizza la funzione dell’avviso quando il consegnatario non sia legato al destinatario dai vincoli del comma 2. Ne deriva che l’attività notificatoria si era integralmente compiuta con la consegna del 4 dicembre 2018 e da tale data decorreva il termine di sessanta giorni ex art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992: il ricorso del 14 febbraio 2019 è quindi tardivo.
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione delle cartelle, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto le cartelle né indicato gli atti dei gradi di merito. La Corte applica poi gli artt. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., liquidando una somma in favore della controricorrente e una in favore della cassa delle ammende, e rigetta il ricorso.
Nota della Redazione
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