Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 4375 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile quando non sia depositata la copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notifica, e tale documentazione non risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. In difetto, il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ. non può essere accertato e il ricorso, notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione, è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. La dichiarazione di improcedibilità presuppone l’accertamento della mancanza della copia notificata, non essendo sufficiente la mera produzione di una copia priva del numero e della data di deposito.

Il Fatto

Il ricorrente convenne in giudizio l’ex coniuge davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo il riconoscimento di un’impresa familiare relativa alla gestione di un esercizio commerciale, la condanna al pagamento degli utili e il trasferimento dell’azienda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Il Tribunale rigettò le domande e accolse la riconvenzionale della convenuta, riconoscendole il diritto di proprietà sull’azienda; con una seconda sentenza liquidò i rispettivi dare e avere.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21 gennaio 2021, rigettò entrambe le impugnazioni e compensò le spese. Il ricorrente propose allora ricorso per cassazione affidato a otto motivi; la controricorrente resistette con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente aveva prodotto una copia della sentenza impugnata priva del numero e della data di deposito, sostenendo che gli era stata notificata il 23 aprile 2021. La data di deposito della sentenza, 21 gennaio 2021, risultava invece dalla documentazione allegata al controricorso; il ricorso era stato notificato il 18 giugno 2021.

Il Collegio rileva che il ricorso sarebbe tempestivo se si assumesse come dies a quo del termine breve la notifica, ma di tale notifica non vi è prova né da parte del ricorrente né della controricorrente. Deve quindi assumersi come data certa solo quella del deposito, rispetto alla quale il ricorso non è stato notificato entro sessanta giorni.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze 16 aprile 2009, n. 9004; 2 maggio 2017, n. 10648; 6 luglio 2022, n. 21349), secondo cui è esclusa la dichiarazione di improcedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata e il ricorrente non abbia depositato la relata di notifica, ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Poiché la copia notificata della sentenza non è nella disponibilità del Collegio, il ricorso è dichiarato improcedibile. La Corte aggiunge, per completezza, che gli otto motivi sarebbero comunque inammissibili o infondati: alcuni sono redatti con tecnica non rispettosa dell’art. 366 cod. proc. civ., altri risultano inconferenti rispetto alla ratio decidendi, altri ancora mirano a un non consentito riesame del merito.

Ne segue la condanna del ricorrente alle spese di cassazione, liquidate in euro 5.500, e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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