Inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 21833 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non colgano la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio. Il giudice di legittimità non può provvedere ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. quando non sia stato evocato in giudizio il debitore esecutato, contraddittore necessario; tuttavia, ove il tema dell’integrazione del contraddittorio sia stato discusso tra le parti e deciso dal giudice di merito senza censure, si forma un giudicato interno che osta alla pronuncia di rinvio.

Il Fatto

La società proprietaria di un capannone industriale, dopo aver conseguito la convalida di sfratto per morosità nei confronti della conduttrice, procedeva all’esecuzione per rilascio. All’atto dell’immissione l’ufficiale giudiziario constatava la presenza di beni mobili appartenenti a un terzo estraneo alla procedura di sfratto — la curatela di un fallimento, affittuaria d’azienda — e ne affidava la custodia alla stessa proprietaria. Intimata la curatela ad asportare i beni, questa non ottemperava; l’ufficiale giudiziario, con verbale ex art. 609 cod. proc. civ., dichiarava quindi i beni di valore inferiore alle spese di custodia e asporto e ne disponeva lo smaltimento quali abbandonati.

Su istanza della curatela per la restituzione dei beni non ancora distrutti, la proprietaria rivendicava la liquidazione delle spese e dei compensi di custodia. Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta; l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. veniva respinta dal Tribunale, che ravvisava costi non autorizzati e quindi non ripetibili. Da qui il ricorso per cassazione della proprietaria, con ricorso incidentale condizionato della curatela.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude di poter provvedere ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., non essendo stato evocato in giudizio il debitore esecutato. La Corte ribadisce che la debitrice esecutata per rilascio è contraddittore necessario, e che il suo fallimento non ne comporta alcuna “volatilizzazione”.

Tale rilievo non conduce però al rinvio, perché la questione dell’integrazione del contraddittorio era stata oggetto di discussione tra le parti, con scambio di memorie, e il giudice di merito aveva deciso di non dare corso al provvedimento ex art. 102, comma 2, cod. proc. civ.. Non essendo stata tale decisione attinta da alcuna censura, si configura un’ipotesi di giudicato interno che preclude la pronuncia di rinvio, pur a fronte dell’inutilità di una decisione resa in pretermissione di un litisconsorte indefettibile.

Nel merito, il ricorso principale è dichiarato inammissibile in entrambi i motivi. La Corte rileva che il Tribunale aveva rigettato la domanda sul presupposto della mancata autorizzazione dei costi di liquidazione, qualificati come “non autorizzati e pertanto non ripetibili”.

Le censure della ricorrente — la prima incentrata sulla non necessità di una particolare professionalità in capo al custode e sull’implicita conferma della nomina, la seconda denunciante un’anomalia motivazionale — non attingono tale aspetto della pronuncia. Esse risultano quindi prive di specifica attinenza al decisum, con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Resta impregiudicata ogni questione sul merito della controversia e, in particolare, sulla conformità degli atti della procedura esecutiva al peculiare regime dei beni mobili rinvenuti nell’immobile oggetto di esecuzione per rilascio, disciplinato dal novellato art. 609 cod. proc. civ. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; le spese seguono la soccombenza, con obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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