Indennità art 32 l 183/2010 non ripetibile dopo conversione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4488 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 — come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011 — ha natura forfetizzata e onnicomprensiva e copre i danni causati dalla nullità del termine nel solo periodo cosiddetto intermedio, compreso tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione del contratto. Le retribuzioni percepite dal lavoratore dopo la declaratoria di conversione del rapporto e sino al suo avvenuto ripristino non sono ripetibili, perché in tale periodo la retribuzione è legittimamente dovuta. Il giudice che condanni il lavoratore alla restituzione del maggior importo percepito in eccedenza deve perciò motivare specificamente sull’epoca di percezione delle singole somme e sull’operata detrazione, non potendosi limitare a una restituzione indistinta.

Il Fatto

La vicenda nasce da un contratto di somministrazione di lavoro in forza del quale il lavoratore aveva prestato attività in favore della società utilizzatrice. Accertata la nullità del termine apposto al contratto, il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha determinato l’indennità risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 dovuta fino al 22 giugno 2011, fissandola in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita alla scadenza del termine, e ha condannato il lavoratore alla restituzione del maggior importo ricevuto in eccedenza in esecuzione di una precedente sentenza della stessa Corte d’Appello.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi — tra l’altro — che il giudice del gravame avesse reputato ripetibili somme percepite in epoca successiva alla declaratoria di conversione. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un’eccezione preliminare di difetto di procura speciale, rigettandola: la procura era stata apposta in calce al ricorso successivo, notificato tempestivamente entro il termine lungo, e a tale atto occorre fare riferimento ai fini della legittima proposizione dell’impugnazione, non configurandosi alcuna inammissibile sanatoria.

Nel merito, il Collegio esamina con priorità il secondo motivo, incentrato sulla presunta non ripetibilità delle retribuzioni percepite per il periodo intercorrente tra la pronuncia di conversione e il ripristino del rapporto. La Corte ritiene che il giudice del gravame, condannando il lavoratore alla restituzione del maggior importo, abbia implicitamente considerato ripetibili anche somme di cui era stata dedotta la percezione in data successiva alla declaratoria di conversione, omettendo ogni motivazione sul punto.

Il percorso argomentativo si fonda sull’insegnamento — richiamato nel testo — secondo cui lo ius superveniens ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, una indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo intermedio, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Ne discorre che, successivamente a detto periodo, la retribuzione è dovuta e non è ripetibile, come affermato dal precedente Cass. 30 giugno 2020, n. 13045.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo, poiché la corretta quantificazione della retribuzione globale di fatto costituisce operazione preliminare anche ai fini della detrazione delle somme corrisposte dopo la conversione fino al ripristino del rapporto, e assorbe il terzo, relativo alla liquidazione delle spese, che andrà rinnovata in sede di rinvio. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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