Assegno vitalizio parlamentare esente IRPEF per le vittime del terrorismo (Cass. civ. Sez. V n. 4478 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, primo e secondo comma, legge n. 206/2004 riconosce alle vittime del terrorismo e ai loro familiari, anche maggiorenni, un aumento figurativo di dieci anni di contribuzione e dichiara esente dall’IRPEF la pensione così maturata. La locuzione normativa, riferita a dipendenti pubblici, privati e autonomi e ai loro trattamenti diretti, è ampia e omnicomprensiva. L’assegno vitalizio erogato dalla Camera al parlamentare cessato dal mandato svolge una funzione sostanzialmente previdenziale, costituendo l’unica forma di pensione per chi abbia dedicato al servizio parlamentare la propria vita lavorativa senza altra copertura. Ne segue che a tale assegno, quando il percettore sia vittima del terrorismo o suo familiare nel grado indicato, spetta l’esenzione IRPEF, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3, secondo comma, Cost. L’opposta esegesi lascerebbe prive di tutela le categorie più esposte al terrorismo, in contrasto con gli artt. 67 e 68 Cost.. In materia di rimborso, i benefici fiscali direttamente accordati dalla legge competono indipendentemente da istanza del contribuente e non sono soggetti ai termini di decadenza dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma alla sola prescrizione.

Il Fatto

La parte contribuente è figlia di una vittima del terrorismo e ha ricoperto la carica di parlamentare, percependo l’assegno vitalizio connesso al mandato cessato. Con istanza del 21 novembre 2016 ha chiesto all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’IRPEF e delle addizionali ritenute per gli anni dal 2010 al 2015, invocando l’art. 3, legge n. 206/2004. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione è stato impugnato davanti al giudice tributario.

Il giudice di prime cure ha respinto la domanda, escludendo che l’assegno parlamentare rientrasse tra i trattamenti ammessi all’esenzione. La Commissione tributaria d’appello ha confermato il diniego con diversa motivazione, incentrata sull’assenza di natura previdenziale dell’indennità parlamentare e dell’assegno vitalizio. La parte ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo di difetto di giurisdizione del giudice tributario, invocato in favore dell’autodichia del Senato. Il motivo è respinto. La parte aveva adito sia la giustizia tributaria sia la giustizia interna della Camera alta, coltivando entrambe le procedure. Secondo le Sezioni Unite, non è esperibile un regolamento di giurisdizione dopo la scelta della via dell’autodichia (S.U. n. 18265/2019). Inoltre, una pronuncia interna del Senato con attitudine di giudicato non può esplicare effetti verso un soggetto che non ne è parte, quale l’Agenzia delle entrate; resta quindi concorrente la giurisdizione tributaria. Prevale il principio del contraddittorio sull’autodichia.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la natura dell’assegno vitalizio. Il giudice d’appello aveva escluso la natura previdenziale richiamando la Corte cost. n. 289/1994 e Cass. n. 20538/2010. La Corte però rileva che la giurisprudenza costituzionale successiva — Corte cost. n. 237/2022 e n. 126/2023 — pur escludendo la natura strettamente pensionistica, riconosce al vitalizio una funzione previdenziale, con il passaggio al metodo contributivo e l’assoggettamento ai limiti di pignorabilità dell’art. 545 cod. proc. civ..

La Corte sottolinea quindi che l’analisi non può esaurirsi sulla natura dell’assegno, dovendosi considerare il bene tutelato dalla legge n. 206/2004 e il modo con cui intende tutelarlo. In materia fiscale le norme di esenzione sono di stretta interpretazione, ma qui rileva l’interpretazione estensiva della norma speciale, verificata l’identità di ratio e di tèlos. L’art. 52, comma 1, lett. b), TUIR qualifica fiscalmente l’assegno come indennità correlata alla cessazione della carica, ma la disciplina antiterrorismo ha portata derogatoria e speciale.

Una lettura costituzionalmente orientata impone di riconoscere l’esenzione. La tesi contraria lascerebbe senza protezione, in carica e dopo la cessazione, proprio i parlamentari e i loro familiari, categoria esposta al terrorismo, in violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost. e degli artt. 67 e 68 Cost. Il motivo è accolto, con affinamento — non contraddizione — dell’arresto n. 20538/2010.

Il terzo motivo è parimenti fondato. I benefici fiscali per le vittime del terrorismo competono indipendentemente da istanza del contribuente, senza necessità di provvedimenti ricognitivi (Cass. n. 9603/2013), e la domanda di rimborso non è soggetta alla decadenza dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma alla sola prescrizione, nella specie non decorsa. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e il ricorso originario della contribuente accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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