Diritti di segreteria calcolati sul valore effettivo dell’atto e giurisdizione sul rimborso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4353 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I diritti di segreteria dovuti al segretario comunale ai sensi del punto 10 della Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 1962, si determinano in base al valore della convenzione fissato nell’importo effettivamente corrisposto al momento della stipula, non a quello dei versamenti futuri subordinati a condizione sospensiva. La quota attribuita al segretario non costituisce compenso professionale, bensì voce della retribuzione, con conseguente impossibilità di mutuare i parametri della tariffa notarile. È sottratta alla giurisdizione tributaria e appartiene al giudice ordinario la domanda di rimborso quando l’ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente, sì che la controversia non riguardi più una questione tributaria ma un indebito oggettivo di diritto comune.

Il Fatto

Il segretario comunale di un ente locale agisce in giudizio per il pagamento della somma di € 9.412,04 a titolo di diritti di segreteria in relazione a un rogito concluso nel novembre 2008 tra il Comune e una società, avente ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie per la realizzazione di un impianto eolico.

Il Tribunale accoglie la domanda principale e dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva del Comune, ritenendola riservata al giudice tributario. La Corte d’appello, accogliendo il gravame del Comune, respinge la domanda del segretario e dichiara a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull’appello incidentale della società, volto alla restituzione delle somme versate. Il segretario ricorre per cassazione; la società resiste con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale, la Corte ritiene il dispositivo conforme a diritto, pur correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte d’appello ha correttamente individuato il valore della convenzione nell’importo di € 50.000,00 immediatamente pagato al Comune, ma ha errato nel richiamare l’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986, previsione dettata in tema di imposta di registro e non applicabile ai diritti di segreteria.

La corretta determinazione del valore va operata ai sensi della Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 1962, nell’importo effettivamente corrisposto al momento della conclusione della convenzione. Gli ulteriori versamenti futuri, che avevano indotto il Comune a fissare il valore dell’atto in € 8.408.333,34, erano pacificamente subordinati a un evento futuro ed incerto configurato come mera condizione e successivamente non realizzatosi.

La Corte esclude la riconducibilità di tali versamenti all’ipotesi di pagamenti periodici connessi a un contratto di durata, evidenziando la differenza tra una convenzione che preveda ab initio un rapporto pluriennale con pagamenti periodici e una che subordini ulteriori pagamenti a condizioni, rendendoli incerti an. Né può sostenersi che i diritti di segreteria equivalgano ai compensi notarili: la quota spettante al segretario non è compenso professionale ma voce della retribuzione, ai sensi dell’art. 41, legge n. 321 del 1980 e dell’art. 37 CCNL segretari comunali e provinciali.

Sul ricorso incidentale, la Corte accoglie la censura sulla giurisdizione. È principio costantemente affermato che sono sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie relative al rifiuto di rimborso quando l’ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente, configurandosi un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., come statuito dalle Sezioni Unite n. 14331 del 2005, n. 16776 del 2005, n. 21893 del 2009 e n. 12150 del 2021.

Nel caso concreto il Comune, con delibera, aveva formalmente disposto la restituzione della somma di € 13.551,98 quali diritti di segreteria non dovuti, riconoscendo il diritto nel suo an e determinandolo nel quantum e nelle modalità. Non residuando alcun profilo tributario, la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Corte, non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito e condanna il Comune alla restituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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