Comando di dipendente pubblico interesse legittimo e insussistenza del danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6279 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La posizione soggettiva del dipendente pubblico rispetto al mantenimento del comando non è qualificabile come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo, e in quanto tale non può costituire fonte di obbligazione risarcitoria. Il comando comporta una rilevante modificazione in senso oggettivo del rapporto di lavoro: resta fermo il rapporto organico con l’ente di appartenenza, ma si modifica il rapporto di servizio, poiché il dipendente è inserito nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale presta esclusivamente la propria opera. L’interesse primario che giustifica l’attribuzione del potere è quello dell’amministrazione di destinazione, sulla quale gravano gli oneri economici e che assume i poteri di gestione del rapporto per effetto dell’imperatività del provvedimento, non certo di accordi negoziali con l’ente di provenienza. Ne consegue che alcun diritto al risarcimento può essere vantato verso l’ente di destinazione, non potendo esso fondarsi sul mero interesse alla regolarità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Una dipendente di un Comune è stata comandata, per effetto di un protocollo d’intesa, presso un consorzio, con incarico di responsabile tecnico e della sicurezza di una discarica, poi esteso anche alle attività di progettazione e direzione lavori. L’incarico era stato conferito «fino alla liquidazione» dell’ente di destinazione; quest’ultimo lo ha revocato mentre la procedura di liquidazione era ancora in corso. La lavoratrice ha agito per il risarcimento del danno da revoca illegittima.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, interpretando la clausola nel senso che l’incarico fosse conferito fino all’apertura dello stato di liquidazione. La Corte d’appello ha invece accolto il gravame, ritenendo che l’incarico dovesse intendersi conferito fino all’effettiva chiusura della procedura, escludendo profili di incompatibilità con la gestione liquidatoria e individuando la legittimazione passiva in capo all’ente di destinazione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della qualificazione della posizione giuridica del dipendente comandato e della sua attitudine a fondare una pretesa risarcitoria. La giurisprudenza richiamata è costante: il comando, pur non alterando il rapporto di lavoro, ne implica una rilevante modificazione oggettiva, perché il dipendente presta servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’organizzazione diversa da quella di appartenenza.
Il Collegio distingue tra rapporto organico, che continua a intercorrere con l’ente di titolarità, e rapporto di servizio, che si modifica: il dipendente è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale e gerarchico-disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, alla quale è riferita la sua opera esclusiva. Sono richiamati i principi di Cass. n. 7971 del 2006, Cass. n. 12100 del 2017 e, più di recente, Cass. n. 1471 del 2024.
Da tale ricostruzione deriva il principio decisivo: l’interesse coinvolto è quello dell’ente di destinazione, non quello del dipendente. La sua posizione rispetto al mantenimento del comando degrada da diritto soggettivo a interesse legittimo, sicché il mero interesse alla regolarità dell’azione amministrativa non può essere fonte di obbligazione risarcitoria.
La Corte territoriale si è soffermata unicamente sulla natura del rapporto intercorso tra la lavoratrice e l’ente, concentrandosi sull’interpretazione del protocollo d’intesa. Così facendo ha obliterato le disposizioni dettate dall’art. 56 d.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti attribuiscono rilievo preminente a quelli dell’ente di destinazione.
Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata sul motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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