Equa riparazione e lite temeraria: serve la prova della consapevolezza (Cass. civ. Sez. II n. 4621 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione per non ragionevole durata del processo. È necessario che la parte abbia agito nella consapevolezza dell’infondatezza originaria o sopravvenuta della propria pretesa, condizione soggettiva che il giudice dell’equa riparazione deve accertare con motivazione effettiva e non solo apparente. Il giudice distrettuale non può desumere la temerarietà della lite da un atto di parte, assumendo come provata una circostanza senza spiegare gli elementi di fatto e di diritto che ne sorreggono la valutazione. La motivazione che si limiti a recepire acriticamente la tesi del consigliere designato, senza confrontarsi con la durata e la complessità del processo presupposto, è apparente e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso davanti alla Corte d’Appello di Potenza il procedimento ex artt. 2 e 3 legge n. 89/2001 per ottenere l’equa indennità per la non ragionevole durata di un giudizio civile iniziato davanti al Tribunale di Melfi nel 1996 e definito in appello nel 2018. Il consigliere designato respinse la domanda ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2-quinquies, lett. a) legge n. 89/2001, ritenendo che la parte avesse agito nella consapevolezza dell’originaria infondatezza delle pretese.
Proposta opposizione ex art. 5-ter legge Pinto, il giudice dell’opposizione rigettò condividendo quella tesi: il ricorrente avrebbe rivendicato la proprietà di una particella indicata nel rogito ma non compresa nell’oggetto della vendita, a causa di un errore materiale del notaio attestato da una relazione stragiudiziale anteriore al giudizio. Da qui il ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte muove dalla regola dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) legge n. 89/2001, che non riconosce alcun indennizzo in favore di chi ha agito o resistito consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di art. 96 cod. proc. civ. Questa disciplina, ricorda il Collegio, è recezione legislativa di un orientamento già diritto vivente.
Sul piano sostanziale la sentenza traccia la linea di confine tra l’infondatezza della pretesa e la manifesta consapevolezza di tale infondatezza. Nel primo caso il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti, vittoriose o soccombenti, perché l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata costituiscono i riflessi psicologici del permanere dell’incertezza. Nel secondo, dinanzi a una lite temeraria o a una resistenza pretestuosa, manca una condizione soggettiva di incertezza e si versa in ipotesi di abuso del processo, con conseguente esclusione dell’indennizzo per assenza di un effettivo danno non patrimoniale.
La consapevolezza, precisa la Corte, può essere originaria, quando si proponga una lite temeraria, oppure sopravvenuta, ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole. La conclusione è che l’infondatezza della domanda non è di per sé ostativa all’indennizzo: occorre la prova che di essa la parte fosse consapevole.
Nel caso concreto la Corte distrettuale ha fondato la temerarietà su un atto di parte, senza spiegare perché un procedimento ritenuto palesemente temerario avesse richiesto due gradi di giudizio, sedici anni di durata irragionevole e una complessa attività istruttoria. La motivazione è dunque solo apparente, vizio che ricorre quando il provvedimento, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Il ricorso è accolto nei primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.
Nota della Redazione
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