Valore della causa nell’equa riparazione parametrato alla domanda, non al riparto fallimentare (Cass. civ. Sez. II n. 4620 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’individuazione del «valore della causa» ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001, nelle procedure fallimentari presupposte e ogni volta che a tale valore occorra fare riferimento per l’equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, si deve ricorrere, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e dunque all’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto. Non rilevano né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al passivo, né quella attribuita in sede concorsuale. Nel giudizio di opposizione avverso il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione non si introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma la regolazione delle spese può essere autonoma rispetto a quella della fase monitoria.
Il Fatto
Due creditrici della procedura fallimentare di una società avevano chiesto alla Corte d’Appello di Potenza il riconoscimento dell’indennizzo per la durata irragionevole della procedura, protrattasi per diciassette anni e otto mesi oltre il termine ragionevole. Il giudice designato aveva accolto solo in parte i ricorsi, commisurando la misura dell’indennizzo, ex art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001, alle somme concretamente ricevute in sede di riparto finale.
Proposte le opposizioni, la Corte d’Appello in composizione collegiale le respingeva e condannava il Ministero al pagamento della metà delle spese del giudizio di opposizione, considerando unico il procedimento articolato nelle fasi monitoria e di opposizione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sulle spese; le creditrici hanno resistito con ricorso incidentale sulla nozione di valore della causa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per prima la questione posta dal ricorso incidentale, che risulta fondato. Il Collegio richiama il principio, reiteratamente affermato, secondo cui nelle procedure fallimentari presupposte la nozione di «valore della causa» va ricostruita, in via di interpretazione analogica, attraverso il criterio degli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., cioè con riguardo all’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto.
Restano estranei a tale determinazione sia l’importo per il quale il creditore sia stato ammesso al passivo, sia quello attribuito in sede concorsuale. Il Collegio osserva che ancorare il valore della causa all’importo concretamente ricavato dall’esecuzione è soluzione priva di basi normative e intrinsecamente irrazionale, perché dipende da variabili indipendenti dalla natura e dall’entità del credito azionato e dalla situazione soggettiva del creditore.
La Corte richiama sul punto diversi precedenti conformi della Sez. II, da ultimo la n. 5757 del 24.02.2023, la n. 22373 del 01.08.2023, la n. 35319 del 30.11.2022 e la n. 25181 del 17.09.2021, nonché il precedente della n. 11372 del 2019.
Il decreto impugnato è pertanto cassato con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Poiché il ricorso incidentale è accolto, il ricorso principale del Ministero, incentrato sulla disciplina delle spese della fase di opposizione, resta assorbito.
Nota della Redazione
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