Reclamo avverso chiusura del fallimento e durata ragionevole del processo presupposto (Cass. civ. Sez. II n. 4619 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, previsto dall’art. 119 r.d. n. 267/1942, introduce una fase endofallimentare che non costituisce procedimento autonomo, ma si innesta nella procedura concorsuale. Ne deriva che alla definitività del provvedimento si applica la disciplina processuale del procedimento principale in cui il reclamo si inserisce. Ai fini dell’individuazione del termine lungo — annuale o semestrale — ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., rileva la data di apertura della procedura fallimentare, quale giudizio presupposto, e non la data di instaurazione del subprocedimento di chiusura. È quindi corretto applicare il termine annuale quando il fallimento sia stato aperto prima del 4 luglio 2009, con conseguente tempestività della domanda di equa riparazione proposta nei sei mesi dalla definitività.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale e socio accomandatario di una s.a.s. proponeva domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata del fallimento delle due attività, chiedendo il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001. La sentenza dichiarativa di fallimento era stata depositata dal tribunale nel dicembre 1988; il decreto di chiusura della procedura era stato depositato nel luglio 2018. Il ricorrente deduceva una durata non ragionevole complessivamente pari a ventitré anni, sei mesi e sedici giorni.
Il giudice designato accoglieva il ricorso e riconosceva un indennizzo di € 15.800,00, respingendo l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale: poiché la procedura fallimentare è unitaria, trovava applicazione il termine lungo annuale della previgente versione dell’art. 327 cod. proc. civ. e non il termine semestrale introdotto dalla riforma. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione; la corte d’appello, in composizione collegiale, la rigettava e condannava l’opponente alle spese, liquidate in € 500,00. Avverso tale decreto il Ministero ricorreva per cassazione; la controparte resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina dapprima il motivo principale, con cui l’amministrazione censura l’applicazione del termine annuale in luogo di quello semestrale. Secondo la difesa erariale, il termine per reclamare il decreto di chiusura sarebbe stato di sei mesi dal deposito, perché l’art. 46, comma 1, legge n. 69/2009 ha ridotto il termine lungo e l’art. 58 della stessa legge ne ha previsto l’applicazione ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; la domanda di equa riparazione, depositata nel febbraio 2020, sarebbe pertanto tardiva.
Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., perché la corte di merito ha deciso le questioni di diritto in conformità della giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare l’orientamento. Richiamate le Sezioni Unite n. 7155 del 21.03.2017 e la Sez. II n. 29629 del 28.12.2020, il collegio ribadisce che il reclamo ex art. 119 legge fallimentare introduce una fase endofallimentare, con natura di procedimento incidentale, non assoggettabile a una disciplina processuale diversa da quella del procedimento principale.
Il principio era già stato affermato con la Sez. II n. 8088 del 21.03.2019 ed è ormai consolidato, come attestano i numerosi richiami successivi. Pur registrando il superamento di incertezze precedenti, il collegio esclude la rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dalla difesa erariale. Rileva, in particolare, la massima della Sez. II n. 30606 del 18.10.2022: per stabilire se si applichi il termine semestrale in luogo di quello annuale occorre considerare la data di apertura della procedura fallimentare, non quella di instaurazione del subprocedimento di chiusura. Il procedimento di reclamo non è autonomo e resta regolato dalla disciplina transitoria riferita al giudizio presupposto.
Nel caso concreto, il fallimento era stato aperto nel dicembre 1988, dunque prima del 4 luglio 2009: trova applicazione il termine lungo annuale nella versione antecedente alla riforma. Correttamente il giudice dell’opposizione ha riconosciuto la tempestività della domanda di equa riparazione.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne dichiara l’inefficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., essendo stato notificato tardivamente, oltre il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del solo ricorrente principale, con liquidazione in € 1.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.