Giudicato interno e interesse ad impugnare nel riaddebito di assegni bancari (Cass. civ. Sez. I n. 5578 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’interesse ad impugnare va valutato in concreto e in relazione all’esito già conseguito dal ricorrente: se la sentenza di appello, rimasta sul punto inoppugnata, ha confermato l’individuazione della banca obbligata al riaddebito degli assegni, la ricorrente ha visto integralmente soddisfatte le proprie attese e il motivo che denunci il mancato rilievo di un asserito giudicato interno è inammissibile. La censura che evochi un tema estraneo allo svolgimento delle pregresse fasi processuali, introdotto soltanto nella comparsa conclusionale del grado di appello, è inammissibile per difetto di specificità, perché non spiega in che modo il decisum impugnato contrasti con il diritto vivente. Parimenti inammissibile è il motivo che sottintenda una richiesta di rinnovazione del sindacato di merito, chiamando la Corte ad un ufficio estraneo ai propri compiti istituzionali.
Il Fatto
La vicenda nasce dal contenzioso tra istituti bancari in merito al riaddebito di quindici assegni bancari tratti su una cassa rurale e illecitamente negoziati presso un’altra banca, poi confluita in un istituto maggiore. Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda di una delle banche, sul presupposto che la negoziazione illecita fosse avvenuta con la complicità dei dipendenti della stessa.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello incidentale dell’istituto centrale di regolazione degli assegni fuori piazza, ritenendo che i titoli, inoltrati ai fini della regolazione, fossero andati smarriti presso il soggetto a cui erano pervenuti e affermandone l’esclusiva responsabilità. La banca intermediaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale rilevato un asserito giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado non gravata in parte qua. La ricorrente sosteneva che, essendo stata l’affermazione sulla negoziazione illecita propedeutica a quella sullo smarrimento dei titoli, il giudicato sulla prima rendesse ultronea la seconda.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto è dubbia la sussistenza di un idoneo interesse impugnatorio: la ricorrente, chiamata in giudizio, aveva chiesto di condannare la banca che fosse risultata di giustizia tenuta a sopportare l’addebito, e analoga richiesta aveva svolto in appello. Poiché tale statuizione, confermata in secondo grado, non è stata ulteriormente impugnata, sul punto dell’individuazione della banca obbligata si è formato il giudicato.
Da qui la conseguenza: la sentenza di appello ha integralmente soddisfatto le attese della ricorrente, che è perciò priva di quell’interesse concreto e attuale a ricorrere necessario per rimuovere un pregiudizio comunque sussistente. L’iniziativa processuale va pertanto dichiarata inammissibile.
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2041 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per l’indebito vantaggio che una delle banche avrebbe tratto dal procedimento di tramitazione diretta degli assegni. La Corte lo ha dichiarato parimenti inammissibile: la doglianza evocava un tema estraneo alle pregresse fasi processuali, menzionato solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, e sottintendeva una richiesta di rinnovazione del sindacato di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.