Ctu espletata in giudizio nullo è utilizzabile nel processo di rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 8343 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio espletata in un giudizio la cui notifica dell’atto introduttivo sia stata dichiarata nulla, con conseguente caducazione dell’intero processo, non è per ciò solo inutilizzabile nel giudizio di rinvio. Una volta che la prova sia acquisita al processo di approdo, essa entra a far parte del thema probandum di quel giudizio e ne segue le regole di acquisizione. Rileva, a tal fine, l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo in cui la prova è acquisita, non la sua osservanza nel procedimento di provenienza. La parte interessata che intenda far valere la nullità derivante dal difetto di contraddittorio nel giudizio di origine deve eccepirla nella prima difesa successiva all’acquisizione, non potendo dedurla per la prima volta in sede di legittimità. Spetta al giudice di merito, ex art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., la facoltà di riconsiderare l’atto dichiarato nullo e utilizzarlo ai fini della decisione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una domanda risarcitoria per i danni conseguiti a un’unità immobiliare a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento sottostante, di proprietà della convenuta. Il Tribunale di Napoli, con una prima pronuncia, aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al risarcimento.

Dopo l’appello e un primo giudizio di legittimità che aveva dichiarato la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, cassando entrambe le decisioni di merito e rinviando al Tribunale, il giudizio veniva riassunto. Il Tribunale di Napoli, nel giudizio di rinvio, riteneva utilizzabile la consulenza tecnica d’ufficio già espletata nel processo originario e accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, dichiarava invece la nullità della C.T.U. e rigettava la domanda. I ricorrenti hanno impugnato la decisione d’appello per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della sorte degli atti di acquisizione probatoria raccolti prima dell’integrazione del contraddittorio, a seguito della declaratoria di nullità dell’atto introduttivo. La Corte d’appello aveva ritenuto che, essendo stata dichiarata la nullità della notifica della citazione, con estensione del vizio a tutti gli atti successivi dipendenti ex art. 159 cod. proc. civ., la C.T.U. espletata nell’originario giudizio fosse radicalmente nulla e inutilizzabile.

Il Collegio richiama il diverso e più recente orientamento secondo cui il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, una volta che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito. Tale principio trova fondamento nell’assenza di un divieto nell’ordinamento, nella mancanza di una gerarchia delle prove e nell’unità della giurisdizione, secondo il canone di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata ex art. 111 Cost.

La Corte precisa che la regola dell’acquisizione convive con quella della rituale acquisizione della prova nel processo di approdo, parimenti di rilievo costituzionale ex artt. 24 e 111 Cost. Ne deriva che, una volta acquisita la prova, essa entra a far parte del thema probandum del nuovo processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti, che possono chiederne la rinnovazione o svolgere valutazioni critiche. Rileva, dunque, l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova viene acquisita, e non la sua violazione nel procedimento di provenienza.

Nei precedenti richiamati — Cass. Sez. III n. 11555 del 2013 e Cass. Sez. III n. 32784 del 2019 — si è affermato che le parti non possono dedurre in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di origine per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza allegare vizi del contraddittorio in quest’ultimo. La Corte d’appello non ha dato giusto risalto al canone dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui spetta al giudice di merito la facoltà di riconsiderare l’atto dichiarato nullo e utilizzarlo ai fini della decisione: la convenuta, nel giudizio di riassunzione, non aveva contestato l’utilizzabilità della C.T.U., ma soltanto gli esiti. Il primo motivo è pertanto fondato, assorbiti i restanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *